Bossetti: colpevole oltre ogni ragionevole dubbio?
Come si svolsero i fatti
Era il 26 novembre 2010,
quando Yara Gambirasio usciva di casa nelle 17.20, per non farvi più ritorno.
Decideva di recarsi presso la palestra di Brembate Sopra, dove seguiva
settimanalmente un corso di ginnastica ritmica, per portare un registratore, il
quale sarebbe servito per la gara della domenica successiva. Sarebbe dovuta
rientrare non più tardi delle 18.30, su raccomandazione della madre. Secondo
quanto riferito da istruttrici e frequentatori del centro sportivo, si sarebbe
trattenuta presso lo stabile fin verso le 18.40 circa, per poi accorgersi del
palese ritardo e quindi recarsi in fretta verso l’uscita. L’ultima persona ad
averla vista pare sia stato Fabrizio Francese: la incrociava sul portone proprio
verso le 18.45. Il telefonino di Yara agganciava la rete, per l’ultima volta,
alle 18.55: da quel momento l’apparecchio non sarà più attivo e non sarà
nemmeno rinvenuto sulla scena del crimine.
Il corpo verrà ritrovato
il 26 febbraio 2011, esattamente tre mesi dopo la scomparsa, in un campo di
Chignolo d’Isola (località poco distante
dal luogo della scomparsa). Gli operatori, accorsi subito sul luogo del
rinvenimento, dopo la segnalazione di Ilario Scotti, si trovarono di fronte ad
un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Dall’analisi autoptica,
emersero numerose ferite da taglio e da punta e taglio, collocate in diverse
parti del corpo, delle quali non si è mai riusciti a risalire all’origine, data
la parziale scheletrizzazione e corificazione cutanea della salma, l’incostante
presenza e la discontinuità delle codette ed infine l’intervento di animali. I
tessuti molli, in particolare l’addome, si presentavano invece ben conservati,
grazie alla felpa e alla giacca indossate. Di estrema importanza risultarono,
in particolare, alcune lesioni: quelle al collo, ai polsi, alla regione
mammaria, alla schiena e ad un gluteo, in corrispondenza, quest’ultima, di un
taglio sui leggins e, conseguentemente, sugli slip. Le lesioni vennero
ampiamente fotografate sia prima della svestizione sia dopo; sicché l’accusa
ritenne di escludere un’eventuale alterazione e trasferimento del cadavere.
Confrontando le lesioni agli indumenti con quelle sul corpo, infatti,
emergerebbe una perfetta corrispondenza tra le medesime.
Le analisi microscopiche
permisero di rilevare che tutte le lesioni da taglio erano vitali e che,
probabilmente, sarebbero state effettuate dopo aver inferto una forte lesione
contusiva alla testa, tale da far perdere conoscenza alla vittima, ma non da
cagionarne la morte. Nessuna di queste ferite risultò quindi essere mortale non
avendo provocato emorragie e non avendo intaccato vasi sanguigni importanti o
organi vitali. Nei tessuti analizzati venne poi rilevata la presenza di
acetone, ulcerette gastriche e catecolamine, associate di solito a situazioni
di forte stress corporeo e ad ipotermia. Quindi, si dedusse che Yara fosse
morta a causa della combinazione delle precedenti ferite riportate e della
permanenza in un luogo a bassa temperatura.
Secondo la prospettazione
dell’accusa, il decesso sarebbe intervenuto proprio nel campo di Chignolo
d’Isola e il cadavere sarebbe rimasto lì per tre mesi, fino al momento del
ritrovamento. L’assunto si baserebbe sulle indagini entomologiche, geologiche e
botaniche svolte e sulle evidenze del sopralluogo da cui emergeva che Yara
aveva lasciato un’impronta sul terreno, stringeva con la mano destra alcuni
elementi botanici autoctoni e aveva la caviglia avvolta da sterpaglie identiche
a quelle presenti sul campo sul finire dell’autunno.
Nel corso del sopralluogo,
il campo in cui si trovava il cadavere, venne ampiamente analizzato,
rinvenendovi diversi oggetti, tra cui una salvietta sporca di sangue e dei
guanti. Da questi furono poi estrapolati due profili genetici maschili e uno
femminile, convenzionalmente denominati UOMO 1, UOMO 2 e DONNA 1. Non è dato
sapere, tuttora, a chi possano appartenere.
Il 2 aprile 2011, su una
manica del giubbotto indossato, veniva rilevato ed isolato un profilo
genotipico misto, la cui componente maggioritaria era perfettamente
sovrapponibile al profilo dell’istruttrice di Yara, Silvia Brena.
Nel maggio 2011, il RIS comunicava
che sul campione 31 prelevato dagli slip della vittima, era stato estrapolato
un profilo genetico maschile utile per eventuali confronti, che da quel momento
venne denominato IGNOTO 1. Le indagini si focalizzarono quindi sulla sua
identificazione; gli slip vennero sottoposti ad una nuova serie di campionatura
a griglia, che consentì di estrapolare il medesimo profilo da sedici diverse
campionature, a cui si sarebbero aggiunte anche quelle svolte sui leggins.
Nel mentre, sul piano
delle investigazioni tradizionali, si erano redatte, secondo diversi criteri,
una serie di elenchi di soggetti ai quali effettuare i prelievi di campioni di
DNA da confrontare col profilo di IGNOTO 1, dato che lo stesso non compariva in
nessuna banca dati ad uso presso le forze dell’ordine e non corrispondeva ad
alcun familiare di Yara. Dopo un numero spropositato di prelievi e successivi
confronti privi di risultato, a luglio 2011 veniva prelevato il tampone
salivare di tale Damiano Guerinoni, il quale, però, al momento della scomparsa
della ragazza, si trovava in viaggio in Perù. L’aplotipo Y estrapolato
risultava essere simile a quello della traccia estratta dai RIS. Venivano
quindi svolte indagini sulla famiglia di Damiano, basandosi sul fatto che
l’aplotipo Y si trasmette uguale di generazione in generazione ed è lo stesso
per tutti i discendenti maschi di un determinato capostipite. Si risaliva
quindi dal padre Sergio (deceduto nel 2003) al nonno Battista, ricostruendo
quindi l’intero albero genealogico e sottoponendo a successivo prelievo
salivare tutti i discendenti maschili ancora in vita. Si arrivava a Pierpaolo,
che presentava un profilo di DNA quasi identico ad IGNOTO 1; lo stesso era
figlio di Giuseppe Benedetto deceduto già da tempo e, anche se sottoposto ad
intercettazioni e approfondimenti investigativi, non emergeva alcun elemento
utile. L’unica strada ancora da percorrere era quindi pensare che IGNOTO 1
fosse figlio illegittimo di Giuseppe: dopo varie analisi e confronti, si
arrivava addirittura a riesumarne la salma, rilevando una percentuale di
paternità quasi prossima al 100 %. Non restava altro da fare che identificare
la madre, svolgendo indagini sui luoghi in cui aveva vissuto e lavorato
Giuseppe Benedetto. L’estrapolazione del profilo dal tampone salivare delle
potenziali candidate e il confronto venivano eseguiti sul DNA mitocondriale, il
quale si trasmette inalterato per linea matrilineare: tra queste donne
compariva anche Ester Arzuffi. Tipizzato completamente il suo DNA, anche dopo
una serie di errori piuttosto grossolani da parte dei consulenti dell’accusa,
si scopriva essere la metà mancante rispetto a Giuseppe Benedetto. Quindi ci si
concentrava sui figli legittimi della donna: Massimo Giuseppe e Fabio.
Il 15 giugno 2014,
Massimo Giuseppe Bossetti veniva fermato e, con la scusa di sottoporlo ad alcol
test, veniva estrapolato il suo DNA dal tampone salivare eseguito sul boccaglio
dell’etilometro: ne derivava lo stesso profilo genetico nucleare di IGNOTO 1.
Ad avviso dell’accusa, il rinvenimento genotipico di IGNOTO 1 sugli slip e in
corrispondenza del taglio sul gluteo, conferivano un valore altamente
probatorio alla traccia. Diversamente, le tracce ricollegate agli altri
profili, data la sede di ritrovamento “non significativa”, venivano del tutto
trascurate.
Secondo l’accusa, i
risultati delle indagini genetiche trovavano conferma in altri elementi tra cui:
i tabulati telefonici dell’utenza in uso all’imputato; alcuni accertamenti
tecnici svolti su fibre, sferette metalliche, particelle di calcio rinvenuti
sul cadavere; l’esame dei vari dispositivi di videosorveglianza nei dintorni
della palestra e dell’abitazione di Yara; l’esame degli apparati informatici
della famiglia Bossetti; il fatto che l’imputato non ricordasse cosa avesse
fatto e dove si trovasse nel pomeriggio e nella serata del 26 novembre 2010,
giorno della scomparsa della ragazza...
Analizzando le tre sentenze
sul caso, si evince che sia la Corte d’Assise di Bergamo, sia la Corte d’Assise
d’Appello di Brescia, sia la Corte di Cassazione, si allinearono con quanto
prospettato e richiesto dall’accusa, condannando Massimo Bossetti alla “pena dell’ergastolo per aver commesso
omicidio nei confronti di Yara Gambirasio, con l’aggravante di aver adoperato
sevizie, di aver agito con crudeltà, di aver profittato di circostanze di
tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la pubblica e privata difesa”.
La prova scientifica
In questa complessa
vicenda giudiziaria è evidente come la prova scientifica abbia assunto un ruolo
fondamentale. Ma che cos’è la prova scientifica? Che rapporto esiste tra
scienza e diritto?
Le connessioni tra questi
due ambiti risalgono a quando, nella metà del XX secolo, la dimensione
scientifica e tecnica cominciò a penetrare nella società umana, stabilizzandosi
come perno e base dei suoi mutamenti più radicali e profondi. Il mondo del
diritto è sempre più interessato e chiamato a regolare i conflitti che sin da
subito si sono generati nell’equilibrio sociale a causa delle improvvise
accelerazioni del progresso scientifico e del cambiamento tecnologico. Se ci si
pone in un’ottica moderna, è normale che il rapporto tra i due saperi sia divenuto
cruciale, anche se, a tutt’oggi, non esistono approcci canonici per trattare il
loro continuo intersecarsi.
Inizialmente, la scienza
veniva considerata come un sapere autorevole, quindi veniva accettata così come
si presentava, supinamente ed ossequiosamente. Ma questo approccio risultò
essere presto insufficiente, dato l’aumento esponenziale delle conoscenze
offerte dal progresso scientifico e dal riconoscimento dei rischi e delle
incertezze ricollegate al metodo scientifico.
Il nuovo fine a cui
tendere diventa quindi capire cosa sia una scienza valida e nel processo
penale, in particolare, dove la decisione finale incide sulla condizione di
libertà dell’imputato, lo scopo della scienza e, di conseguenza, lo scopo
dell’esperto in merito, sarà quello di essere d’ausilio al giudice per
un’eventuale condanna o assoluzione.
Fondamentale risulta
essere il Caso Daubert (USA) del 1993 in cui, dopo varie diatribe dottrinali e
giurisprudenziali, si arrivò a decretare l’importanza della presentazione in un’aula
di tribunale, da parte dell’esperto, di fatti e dati sufficienti che si basino
su principi e metodi affidabili. L’ipotesi scientifica così elaborata dovrà
essere testata, sottoponendola a verifica empirica, falsificata e confutata. La
teoria, per essere valida, poi, dovrà essere riconosciuta dalla comunità
scientifica di riferimento, essere oggetto di peer review e pubblicazioni,
tenendo sempre conto di un suo più o meno ampio margine di errore. La prova
scientifica è quindi ammissibile se è rilevante ed attendibile. La Suprema
Corte afferma che, di fronte ad una prova di questo tipo, il giudice dovrà
subito determinare, sulla base di quanto riportato in precedenza, se la prova
sia in grado di fornire una conoscenza scientifica e di assisterlo nella
comprensione e nella determinazione delle questioni controverse.
È importante che ai
giudici sia sempre riconosciuta l’ultima parola in merito alla validità o meno
delle conoscenze portate in giudizio, salvando, in un certo senso, il potere
autorevole della scienza, senza però, nel contempo, sminuire il primato del
diritto vigente. Il diritto ha scelto di non rinnegare i propri valori ideologici,
riconosciuti nel testo costituzionale, così come la scienza deve cercare di
rendersi comprensibile e facilmente usufruibile nell’aula di tribunale. Le
leggi scientifiche (appartenenti al mondo dell’essere) sono regole che si
ricavano dall’accadere dei fatti, mentre le leggi penali (appartenenti al mondo
del dover essere) sono regole di produzione dei fatti perché tendono ad
imprimere agli accadimenti una direzione che essi da soli non prenderebbero
senza che fosse imposta una sanzione giuridica. Quindi, il fondamento della
legge scientifica sta soltanto nell’esprimere una relazione tra fatti della
natura, mentre il fondamento della legge penale sta nei valori su cui si basa
la società civile.
Secondo Tonini, “la prova scientifica è un tipo particolare
di prova che, partendo da un fatto dimostrato, utilizza una legge scientifica
per accertare l’esistenza di un ulteriore fatto da provare”, cioè ricollega
la circostanza indiziante al fatto da provare, attraverso un ragionamento
basato su una legge scientifica. Quindi è pur sempre una “prova”, ma
caratterizzata da un alto valore tecnico: ed è proprio per questo motivo che si
richiede l’intervento di un esperto. Inoltre, è una prova altamente affidabile
perché basata su una legge, che per essere definita scientifica, deve essere:
sperimentabile, generale e controllabile. La scienza non ha valore assoluto,
infatti è caratterizzata da un procedimento aperto che permette in
contemporanea di dare molteplici spiegazioni ad uno stesso evento. Si procede quindi
per ipotesi e ognuna di queste deve essere sottoposta, di volta in volta, a
continui tentativi di smentita e falsificazione. Il solo modo per dimostrare la
validità di un metodo è cercare di metterlo in dubbio; solo se esce indenne da
questi tentativi, può essere elevato al rango di “scientifico”, rimanendo tale
fino ad una futura eventuale smentita. Si è fatto qui riferimento al
ragionamento ipotetico deduttivo sviluppato da Popper che affermava: “se non siamo capaci di falsificare
un’ipotesi, non saremo mai in grado di provarla”. Infatti, ciò a cui deve
aspirare una scienza non è il provare, quanto l’essere in grado di proporre
ipotesi che siano empiricamente falsificabili.
Punto fermo nell’ambito
giurisprudenziale italiano è la sentenza Franzese del 2002, con la quale si
ammette l’impiego della prova scientifica in tribunale, a condizione che sia
sottoposta al contraddittorio delle parti. Viene considerata come una qualsiasi
altra prova e, come tale, è indispensabile che sia sottoposta, nel corso del
dibattimento, al vaglio probatorio e di giudizio per verificarne
l’attendibilità e l’affidabilità. In particolare, il giudice è vincolato
all’osservanza sia di quelle norme che regolano l’introduzione dei mezzi di
prova nel processo (regole probatorie), sia di quelle che indicano quale
standard probatorio vada raggiunto perché possa essere pronunciata una
decisione piuttosto che un’altra (regole di giudizio). Per condannare, quindi,
sulla base di questo particolare tipo di prova, è necessario che l’evento non
possa essere ricostruito diversamente da come è stato fatto.
Il giudice deve farsi
guardiano della prova scientifica, affidandosi anche, come ripeto, all’ausilio
di un esperto, il quale deve essere a sua volta affidabile ed indipendente
nelle sue decisioni. Il compito dello
scienziato è quello di esaminare un fatto che sia ripetibile, nel senso che sia
riproducibile o, comunque, possa essere riprodotto in modo da poter essere
osservato. La finalità è quella di ricavare le leggi della natura che ne regolano
lo svolgimento. Lo scienziato utilizza una conoscenza empirica: individua
determinate categorie di fatti, studia i rapporti che intercorrono tra di essi
e ricava leggi che saranno valide fino a quando non si dimostreranno errate,
cioè fino a quando non saranno smentite. Quindi la legge scientifica esprime
una relazione statisticamente significativa tra fatti della natura; si ritiene
che, poste le stesse condizioni, il fenomeno nel ripetersi, segua la medesima
legge. Questo primo livello di conoscenza è empirico, successivamente, lo
scienziato formula un’ipotesi in base alla quale individua una causa ed un
effetto e i rapporti che devono intercorrere tra i due. Ripetendo
l’esperimento, lo scienziato controlla se le misurazioni quantitative del
fenomeno corrispondono all’ipotesi da lui formulata in principio. Egli può
riferire al giudice soltanto qual è la probabilità statistica astratta di
collegamento tra un tipo di fatto (la causa) ed un altro tipo di fatto
(l’effetto). Spetterà poi al giudice valutare la probabilità logica di un
singolo accadimento. In definitiva, il giudice non potrà mai delegare allo
scienziato e men che meno alla prova scientifica, il tema dell’accertamento del
fatto e della responsabilità penale.
Secondo una sentenza
della Cassazione del 2010, “occorre che
il giudice esamini gli studi che sorreggono la teoria, le basi fattuali sulle
quali essi sono condotti, l’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della
ricerca, il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi, la discussione
critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio e l’attitudine
esplicativa dell’elaborazione teorica”.
In conclusione, il
giudice deve porsi sempre in modo critico nei confronti della prova
scientifica, non essendo la stessa dotata di un “credito incondizionato di autoreferenziale attendibilità”: non
esiste una scienza esatta, assoluta ed immutabile nel tempo, ma esistono tante
scienze e pseudoscienze, espressioni di metodiche di ricerca universalmente
riconosciute. Il giudice dovrà poi spiegare, nella motivazione della sentenza,
perché una certa prova sia attendibile e convincente e perché invece ne abbia
scartata un’altra, a suo parere contraria (art.546 cpp co.1). Per fare questo,
egli deve utilizzare appunto le leggi scientifiche e le regole della logica e
dell’esperienza.
La perizia e la consulenza tecnica di parte
La scienza non
rappresenta più un concetto ed una verità inconfutabile, come già accennato in
precedenza. Risulta essere quindi importante correlarle il diritto alla prova,
elemento cardine del nostro sistema giudiziario; introducendo nuovi strumenti
che consentano di dimostrarne l’eventuale falsità.
Il nostro Codice di
procedura penale ha previsto la figura di periti e consulenti, esperti che
affiancano il lavoro dei giudici e delle altre parti processuali.
In particolare, secondo
la prevalente giurisprudenza di legittimità, la perizia è un mezzo di prova
neutro, sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il
diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è
pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice, quando occorre compiere
una valutazione per la quale siano necessarie specifiche competenze tecniche,
scientifiche o artistiche (art. 220 cpp). Nel momento stesso in cui viene
ammessa perizia, però, il contributo dell’esperto entra nel processo, andando
inevitabilmente a carico o a discarico dell’imputato: in questo senso essa non
potrebbe più essere considerata del tutto “neutra”. Quindi fino a quando una
legge scientifica può essere identificata ed applicata dal giudice in base a
conoscenze non specifiche, non è indispensabile l’apporto di un esperto; ove le
conoscenze richieste siano tali per cui si richiede una particolare esperienza
in merito, il giudice dovrà invece usufruirne.
Il perito dà una
valutazione su di un fatto al fine di precisare la legge scientifica ad esso
applicabile, risolvendosi nella maggior parte dei casi in una rappresentazione
di ciò che egli ha fatto o percepito nell’adempimento dell’incarico. Il giudice
non è affatto vincolato dalla perizia: può disattenderne le conclusioni,
dandone adeguata motivazione.
Quando è stata disposta
perizia, le parti, a loro volta, hanno la facoltà di nominare propri consulenti
tecnici in numero non superiore a quello dei periti (art. 225 cpp). L’oggetto
della consulenza tecnica di parte è identico a quello della perizia: si tratta
sempre di svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono
specifiche competenze in un determinato settore, e allo stesso modo, verranno
sentiti in dibattimento, venendo sottoposti all’esame incrociato.
Il codice del 1988 poi,
per attuare al meglio il diritto alla prova, ha introdotto la consulenza
tecnica di parte fuori dai casi di perizia regolata dall’ art. 233 cpp. Sia il
pubblico ministero, sia le parti private possono avvalersi dell’opera di
specialisti al fine di raccogliere elementi di prova scientifica, tecnica o
artistica; e ciò a prescindere dal fatto che il giudice abbia ammesso, o meno,
perizia. I consulenti di parte possono fornire al giudice elementi utili per la
decisione, rendendo a volte superflua la nomina di un suo perito: ciascuna
parte ha infatti il diritto di tentare di convincere il giudice applicando la
legge scientifica che ritiene più corretta. È proprio da questo contesto che si
evince l’importanza dell’esame incrociato al quale sono sottoposti gli esperti
(art. 501 cpp): è solamente grazie a questo strumento che le parti possono
convincere il giudice. Egli sarà portato a ritenere maggiormente attendibili le
conclusioni di un esperto che, identificando ed applicando le leggi
scientifiche, riesca a provarne la ragionevolezza.
Risulta oggettivamente
difficile valutare una prova scientifica: da un lato vi è il pericolo che il
giudice si rimetta completamente al parere di uno scienziato; dall’altro lato
vi è il rischio che il giudice si arroghi il diritto dell’ultima parola,
esaltando al massimo il concetto di “peritus
peritorum”. Per cercare di neutralizzare questi opposti rischi, è
necessario che la prova scientifica sia valutata alla stregua delle altre
prove: il giudice dovrà sempre esporre nella motivazione della sentenza perché
ritiene attendibile una prova sulla quale fonda la sua decisione e perché, al
contempo, non ritiene attendibili le prove contrarie (art 546 cpp). Egli, per
arrivare alla sua decisione finale, dovrà analizzare e valutare attentamente il
metodo scientifico posto alla base della teoria di riferimento esposta dal
consulente. Il giudice dovrà quindi motivare su questi punti:
· se
l’esperto ha una specifica idoneità ad espletare l’incarico affidatogli;
· se
la teoria cui ha fatto riferimento sia stata o possa essere verificata o
smentita;
· se
la teoria sia stata oggetto di pubblicazione scientifica ed esaminata da altri
esperti (oggetto di peer review);
· se
è conosciuto il coefficiente di errore relativo alla teoria proposta;
· se,
nell’ambito della letteratura scientifica, la teoria prospettata sia sempre
attuale o abbia subito nel tempo revisioni o aggiornamenti.
Grazie a queste cautele,
si evita che al perito venga attribuito un credito privilegiato, per il solo
fatto di essere un esperto in materia, facendo sì che la ricostruzione di parte
sia comunque idonea a spiegare il caso concreto.
La genetica forense
Il complesso apparato
giudiziario ha sempre più necessità di esperti in particolari discipline: si
pensi ai genetisti forensi e alle loro ricerche sempre più sviluppate sulle
recenti tecniche di biologia molecolare rivolte allo studio del DNA,
applicabili alle tracce biologiche. La tipizzazione del DNA ha inoltre permesso
l’ampliamento della tipologia delle tracce utili all’identificazione del reo,
in quanto qualsiasi substrato biologico contenente cellule nucleate è in teoria
analizzabile in quanto fonte di DNA. I marcatori genetici classici sono
analizzabili quasi esclusivamente su tracce ematiche ed offrono risultati
limitatamente a tracce cospicue e di recente produzione, in relazione ai limiti
di sensibilità delle tecniche unitamente alla rapida degradazione delle
proteine, strutturalmente più degradabili della molecola dell’ereditarietà. Il
successo dei test è quindi strettamente connesso alle modalità di repertazione
e conservazione dei reperti biologici. Sulla scena del delitto possono essere
reperiti diversi tipi di tracce, rappresentate dai più comuni liquidi biologici
oppure da formazioni pilifere.
La tecnica che consente
la tipizzazione di tracce esigue è rappresentata dalla PCR (Polymerase Chain
Reaction), ovvero un processo enzimatico nel quale una precisa sequenza di DNA
viene replicata milioni di volte, fino all’ottenimento di un numero di copie di
DNA sufficiente alla tipizzazione. Il metodo consente l’analisi di numerosi
loci polimorfici in un’unica reazione di PCR e la successiva definizione di un
profilo genetico utile ad attribuire con precisione una traccia ad un individuo
sospettato di averla prodotta o a scagionare un innocente. I markers genetici
più comunemente usati sono noti come micro satelliti (STR, Short Tandem
Repeats), caratterizzati da elevato polimorfismo e modesta dimensione del
locus, utile all’analisi del DNA anche parzialmente degradato. Si tratta di
brevi sequenze di DNA ripetitivo, ovvero non codificante, ben rappresentate dal
genoma, a tasso di mutazione noto.
La standardizzazione
delle analisi genetiche identificative consente l’allestimento di banche dati
contenenti profili genetici relativi a casi peritali. Le banche dati di DNA si rivelano
utili a reperire, mediante analisi comparative, il produttore di una traccia di
fronte all’osservazione di due profili genetici perfettamente sovrapponibili.
Lo studio dei micro
satelliti è poi stato esteso al cromosoma Y, che esprime nella regione non
ricombinante numerosi loci STR, utili a definire un aplotipo Y-specifico, in
considerazione del fatto che la maggior parte dei crimini viene commessa da
individui di sesso maschile. Questo rappresenta un potente strumento di
identificazione personale, soprattutto nei casi di violenza sessuale dove le
tracce biologiche possono essere rappresentate da commistione di liquidi
corporei maschili e femminili. La caratteristica peculiare del cromosoma Y è
quella della trasmissione inalterata da padre a figlio.
Di più recente
acquisizione, invece, è l’applicazione dello studio del DNA mitocondriale ad
indagini genetiche forensi. Questo studio trova applicazione in quei casi in
cui lo studio del DNA nucleare
non produce risultati utili in campioni biologici altamente degradati ed
estremamente poveri di DNA. La principale ragione del successo della
tipizzazione del mtDNA in campioni degradati risiede nella sua maggiore
espressione cellulare. La tecnica di analisi in questo caso, è rappresentata
dal sequenziamento automatico: una reazione di PCR amplifica una sequenza
polimorfica delle regioni ipervariabili 1 e 2 (HV1 e HV2) che viene sequenziata
con metodo Taq-cycle-sequencing con dideossinucleotidi. L’analisi è complessa e
spesso a rischio di contaminazioni. Il risultato del test è rappresentato dalla
sequenza di cui viene rilevata la diversità dal confronto con una sequenza di
riferimento, chiamata sequenza di Anderson.
Al successo di analisi su
campioni diversamente non analizzabili si contrappone un elevato tasso di
mutazione ed un potere informativo assai inferiore a quello dei marcatori STR,
un po’ anche a causa delle limitate dimensioni dei data base disponibili. Da
tener conto anche il fenomeno dell’eteroplasmia, ovvero la presenza nello
stesso individuo di più genomi mitocondriali. Caratteristica del mtDNA, al
contrario del cromosoma Y, è rappresentata dalla trasmissione matrilineare.
Il modello accusatorio e
la verità processuale
Nel 1988 è stato
introdotto in Italia il nuovo Codice di procedura penale, sancendo
ufficialmente il passaggio dal modello inquisitorio a quello accusatorio.
L’innovazione più importante è stata quella riguardante la prova, la sua
modalità di acquisizione e di utilizzabilità e le sue modalità atipiche,
delineando un corpo del diritto alle prove che mira proprio a garantire il
passaggio chiave della riforma: la parità tra accusa e difesa. Oggi può trovare
ingresso nel processo solo ciò che è previsto e tipico, può essere utilizzato
solo ciò che è stato acquisito così come previsto, e il giudice dovrà limitarsi
al controllo formale sull’acquisizione e utilizzabilità delle prove previste,
escludendo di conseguenza ciò che non rientra nella cornice legale di
riferimento. Infine, regolamentando la stessa prova atipica, si permetterà ai
nuovi strumenti di scienza e di tecnologia di trovare ingresso nel processo
penale, solo lì dove essi siano obiettivamente attendibili dal punto di vista
della loro stabilità scientifica e dei risultati, utili ai fini della decisione
e non lesivi della libertà morale delle persone.
La novità più grande del
nuovo Codice di procedura penale sta proprio nelle modalità di formazione della
prova, modalità che passa attraverso tre momenti tipici:
·
i fatti oggetto di prova e di giudizio si
formano, tranne le eccezioni tipiche previste dalla legge, “in diretta” davanti
al giudice in dibattimento, giudice che non le conosce e non concorre in nessun
modo alla loro raccolta ed acquisizione;
·
le prove, formandosi in dibattimento, sono
suscettibili di soggettivistiche disposizioni e ricostruzioni in aula
attraverso la metodologia dell’esame e del controesame, la modalità di
presentazione delle stesse, nonché dell’argomentazione e della contro
argomentazione;
·
la verità del processo emerge dal
confronto logico-dialettico delle parti, le quali mirano a convincere il
giudice con i mezzi processuali a loro disposizione.
Il procedimento
probatorio del nuovo rito penale può essere inteso come un procedimento di
cognizione, che ruota intorno alla prova dei fatti che si sostengono.
Naturalmente, non si intende il fatto in sé, ma solo il fatto in senso
giuridico, cioè quell’avvenimento che ha la capacità di far sorgere, far
estinguere o far modificare un rapporto di rilevanza giuridica o dar vita ad
una situazione di rilevanza penale.
Secondo Taruffo, “poiché la finalità essenziale del processo
consiste nell’accertare la verità o la falsità dei fatti che sono alla base
delle domande e delle eccezioni, i fatti considerati nel loro insieme
costituiscono il “thema probandum”, ossia l’insieme delle cose che occorre
provare in giudizio”. Fatti, materiali o immateriali, dunque, la cui
esistenza, la cui verità o falsità, deve essere adeguatamente dimostrata per
poter “provare”.
Cosa miriamo a
raggiungere attraverso il procedimento penale, se non la verità? La verità è
quella che fuoriesce dalla sentenza del giudice? Che tipo di verità si riesce a
provare e a raggiungere in un’aula di tribunale?
Il risultato del
processo, la verità che si intende accertata e che produce la sentenza del
giudice, è in sostanza il frutto di un ragionamento, di un sillogismo
giudiziario o probatorio. Infatti, l’art. 192 cpp ha riconosciuto il principio
del libero convincimento del giudice: egli dovrà quindi: valutare, ascoltare e
poi giudicare, e lo farà sulla base di un suo personale percorso logico, di cui
dovrà dare spiegazione nella motivazione della sentenza (546 cpp). Il
sillogismo giudiziario è un sistema di implicazioni, una concatenazione logica
tra antecedente e conseguente, dove però deve sempre esserci una relazione
logica e non una semplice consequenzialità del fatto.
Dunque la verità è lo
scopo del processo penale, è l’obiettivo che il giudice deve perseguire con
tutte le sue forze e con tutti i mezzi a sua disposizione. O almeno dovrebbe
esserlo... Il processo dovrebbe produrre decisioni giuste e logiche, e la
veridicità e l’attendibilità dei fatti accertati in processo è la condizione
necessaria affinché si possa parlare di una “sentenza giusta”. Ovviamente può esistere
un margine di dubbio sui fatti in questione in relazione alla verità empirica,
ma ciò non vuol dire che gli sforzi non debbano essere protesi all’accertamento
dell’accaduto più attendibile e veritiero possibile. Questa è la verità
processuale, e per quanto riguarda la verità sostanziale, che esiste al di
fuori del processo?
In primo luogo, nel
processo, nel gioco delle parti, c’è sempre qualcuno che, effettivamente, sta
maggiormente dalla parte della ragione. Il giudice avrà quindi il compito,
molto difficile, di stabilire dove si trovi la verità, ma lo potrà fare solo
facendo riferimento a quanto provato dalle parti; dunque molto sarà dovuto
anche a come le parti avranno esposto le loro posizioni. Quindi, mentre la
verità processuale è quella che emerge dal processo ed è quella in base alla
quale il giudice è tenuto a giudicare, la verità sostanziale esiste a
prescindere dal processo, essendo costituita dal fatto come realmente è e non
solamente come esso è stato presentato dalle parti.
È importante sottolineare
che il diritto non si esaurisce, né muore nel momento legislativo, ma anzi vive
attraverso altri aspetti e soprattutto nel momento predibattimentale e
dibattimentale del giudizio. La verità di cui si discute nel processo è una
verità dialettica, fatta di probabilità e di opinabilità, è una verità parziale
e naturalmente di parte. Le parti, durante le argomentazioni tipiche della fase
dell’esame e del controesame, rappresentano le loro opposte verità, e il
giudice poi, dovrà decidere secondo il proprio libero convincimento, in quanto
terzo ed imparziale.
Secondo Calamandrei, “nel processo entrambe le parti, pur
sostenendo opposte tesi, possono essere, e quasi sempre lo sono, in buona fede,
perché ciascuno rappresenta la verità, così come la vede ponendosi nei panni
del cliente”. La certezza e la verità, nel loro significato assoluto,
presuppongono la conoscenza, la dimostrazione, la ricostruzione di ciò che al
giudice inizialmente non è noto, in quanto premessa gnoseologica indispensabile
delle scelte decisionali, motivate a posteriori dalla dimostrazione
logico-giuridica.
In secondo luogo, il
fatto che nel processo non si miri a stabilire verità assolute ed immutabili,
non significa che la verità processuale sia automaticamente differente dalla
verità che si forma al di fuori di esso. “Esistono”,
secondo Taruffo, “solo verità relative,
sia dentro che fuori al processo, poiché qualunque situazione conoscitiva è in
qualche modo caratterizzata dai limiti che attengono ai mezzi che possono
essere impiegati per stabilire la verità”. Inoltre, la verità va
relativizzata in base al contesto: quindi va considerato il tempo, il luogo, la
cultura di riferimento, ecc...
Esiste dunque una sola
verità o una sola verità processuale? La risposta esatta sarebbe negativa, in
quanto la verità ha molte facce, tutte facenti parte di un corpus unico, che la
mente umana non potrà mai nemmeno aspirare a conoscere, se non in minima parte.
La mente ne ha comunque la percezione ed è proprio su questa che il giudice
dovrà operare per avvicinarsi il più possibile al vero sostanziale e processuale.
Il suo ragionamento dovrà quindi, basandosi sempre sul libero convincimento,
cercare di unire tutti i tasselli del “puzzle verità”.
Condanna o assoluzione?
Secondo l’art. 40 cp,
nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se
l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione o omissione. Il giudice, nel processo penale, deve
quindi accertare l’esistenza di un rapporto di causalità tra condotta e offesa.
Una vera e propria rivoluzione copernicana si è avuta con la già citata
Sentenza Franzese del 2002, in cui si afferma che è “possibile condannare soltanto se l’esistenza del fatto e la
responsabilità dell’autore risultano provate oltre ogni ragionevole dubbio”.
Poiché il rapporto di causalità è un elemento oggettivo del reato, occorre che
anche in relazione alla sussistenza di tale nesso sia eliminato ogni dubbio
ragionevole.
Quindi, in merito all’esistenza
di questo rapporto, è sempre necessario un giudizio di alta probabilità logica.
Il giudice deve ritenere provato oltre ogni ragionevole dubbio che nel singolo
caso concreto sottoposto alla sua attenzione, esista un rapporto di causalità
tra condotta e evento. Occorre un giudizio che venga effettuato in concreto,
alla luce di tutte le risultanze processuali e delle peculiarità del caso
singolo. Tale soluzione postula l’applicazione della legge scientifica, tenuto
conto di tutte le prove relative alle caratteristiche del caso in esame.
La rivoluzione, operata
dalla suddetta sentenza, è data dal fatto che il giudice può ritenere
inesistente il nesso causale nonostante la legge scientifica applicabile
esprima una probabilità vicina alla certezza. Infatti, anche di fronte a leggi
del genere, la probabilità logica non è integrata qualora vi sia il ragionevole
dubbio che, nel caso concreto, date tutte le sue peculiarità, la legge non
abbia operato o, siano intervenuti fattori causali alternativi che hanno cagionato
l’evento. Per contro, il giudice può ritenere che esista il rapporto di
causalità fondato su una forte probabilità logica anche qualora venga in gioco
una legge scientifica a bassa predittività, purché in tali casi appaia provato
oltre ogni ragionevole dubbio, che esista un rapporto causale.
In conclusione, occorre
“calare nel processo” l’accertamento del nesso causale senza lasciarsi
ingannare dalle peculiarità di un accertamento che richieda l’applicazione di
leggi scientifiche.
Secondo una più recente
Sentenza della Cassazione del 2010, rinnovando ed ampliando quanto detto dalla
Sentenza Franzese, “la regola dell’oltre
ogni ragionevole dubbio impone di pronunciare condanna quando il dato
probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente
formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui
realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro
nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle
cose della normale razionalità umana”.
Legando la regola
dell’oltre ogni ragionevole dubbio al tema della prova scientifica, la
giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che “mentre ai fini dell’assoluzione di un imputato, è sufficiente il solo
serio dubbio, in seno alla comunità scientifica, sul rapporto di causalità tra
le condotte e l’evento, la condanna deve, invece, fondarsi su un sapere
scientifico largamente accreditato tra gli studiosi, richiedendosi che la
colpevolezza dell’imputato sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio”.
( sent. n. 271718 Cass. 10.11.2017).
La prova scientifica deve
essere collocata nel quadro delle altre risultanze processuali. Nella sua valutazione
il giudice deve necessariamente verificare se il risultato della prova
scientifica appaia coerente con le altre prove raccolte nel procedimento. Egli
deve spiegare se le prove acquisite hanno eliminato ogni ragionevole dubbio
sulla ricostruzione dell’accaduto e, al tempo stesso, se la ricostruzione della
difesa è stata, o meno, idonea a far sorgere un ragionevole dubbio (art. 533
cpp). Il giudice pronuncerà quindi sentenza di condanna quando le risultanze
determineranno una certezza processuale, e cioè una spiegazione concreta dotata
di alta credibilità razionale al di là di ogni ragionevole dubbio.
Valutazioni critiche sul caso Bossetti
Dopo aver svolto una
rapida disamina e descrizione su alcuni principi base del processo penale
italiano, ricollegati in particolare alla prova scientifica, vorrei esporre
alcune mie riflessioni riguardanti il caso Bossetti.
Comincerei col dire che mi
trovo completamente in disaccordo con la decisione presa inizialmente dalla
Corte d’Assise, e poi ribadita pedissequamente nei gradi di giudizio
successivi. A tal proposito, riporto testualmente quanto affermato
dall’imputato, a mezzo dei suoi difensori: “la
sentenza di primo grado è il risultato processuale della volontà di soddisfare
l’opinione pubblica forcaiola e di dare giustificazione alle ingenti spese
sostenute, in gran parte inutili e ingiustificate, finendo per abdicare allo
Stato costituzionale di diritto.
Dal 26 novembre 2010,
giorno della scomparsa di Yara, è iniziato un iter di indagini lungo, complesso
ed estremamente costoso, sia in termini di mezzi sia di personale più o meno
esperto coinvolto. L’accusa, lo sappiamo, ha dalla sua, l’obbligo di esercitare
l’azione penale (art. 112 Cost.) e di perseguire tutti i crimini che vengono
commessi. Lo Stato, di conseguenza, ha l’obbligo di finanziare tutte quelle
spese che il Pubblico Ministero considera necessarie, di volta in volta, per
condurre la sua attività investigativa. Questo perché qualsiasi limite
eventualmente imposto, costituirebbe una restrizione all’osservanza
dell’indicato principio costituzionale. L’accusa, inoltre, non ha nessuna
responsabilità per ogni o qualsiasi iniziativa investigativa o azione penale
cui dà inizio, anche se mesi o anni dopo essa risulti essere del tutto
infondata o ingiustificata. In ogni caso essa potrebbe ribattere, con immancabile
successo, che il sospetto che un crimine fosse stato commesso, le avrebbe
imposto comunque di agire, “per il bene dello Stato e della comunità”. In altre
parole, la riconosciuta “obbligatorietà dell’azione penale” trasforma qualsiasi
sua decisione discrezionale in materia di indagini e di azione penale appunto,
in un “atto dovuto”, escludendola da ogni forma di responsabilità.
Si ricordi che un uso
avventato o indebito dell’iniziativa penale può produrre, e spesso produce,
devastanti conseguenze sullo status sociale, economico, familiare, politico e
sulla stessa salute dell’indagato o imputato. In vari Paesi democratici le
regole relative all’esercizio dell’azione penale sono specificatamente mirate
anche ad evitare che pervengano in giudizio processi che non siano fondati su
solide basi probatorie e che i cittadini possano da ciò risultare gravemente
danneggiati. In Italia, invece, l’indipendenza del P.M. è molto ampia, quanto
piuttosto bassa risulta essere invece la sua responsabilità: i poteri concessi
alla nostra accusa sono tali per cui, se vuole, essa può condurre di propria iniziativa
ed in assoluta indipendenza, indagini di qualsiasi tipo su ciascuno di noi,
dirigendo le varie forze di polizia ed utilizzando tutti i mezzi di indagine
disponibili, senza limitazioni di spesa, per accertare reati che essa ritenga
siano stati commessi.
Mi preme far riferimento
ad un discorso tenuto ai procuratori federali degli Stati Uniti nel 1941 da
parte dell’allora Attorney General Robert Jackson: “L’applicazione del diritto non è automatica. Non è cieca. Se si lascia
al pubblico ministero la possibilità di scegliere i casi da perseguire, gli si
lascia anche la possibilità di scegliere le persone da perseguire e di dirigere
quindi le indagini alla ricerca di prove per i possibili reati da questi
commessi. Qui sta il potere più pericoloso del pubblico ministero: che egli
scelga le persone da colpire, piuttosto che i reati da perseguire. Con i codici
gremiti di reati, il pubblico ministero ha buone possibilità di individuare
almeno una violazione di qualche legge a carico praticamente di chiunque. Non
si tratta tanto di scoprire che un reato è stato commesso e di cercare poi
colui che l’ha commesso, si tratta piuttosto di individuare una persona e poi
di cercare nei codici, o di mettere gli investigatori al lavoro, per scoprire
qualcosa a suo carico”.
Tutto ciò pone quindi
nelle mani del P.M. un tremendo e temutissimo potere sanzionatorio autonomo e
sostanzialmente illimitato, a cui non si ricollega responsabilità alcuna...
Ritornando al nocciolo
della questione di cui ci stiamo occupando, la maggior parte di queste indagini
si è risolta in un nulla di fatto, fatta salva la scoperta della traccia mista
con profilo genotipico riconducibile inizialmente ad IGNOTO 1, poi
identificato, dai consulenti dell’accusa, in Massimo Giuseppe Bossetti.
Penso che sia
assolutamente inaudito ritenere di essere giunti alla determinazione della
responsabilità penale di un imputato valorizzando un unico elemento (la traccia
di DNA appunto) in rapporto soltanto alla sua particolare collocazione (slip e
leggins di Yara), senza svolgere alcuna considerazione riguardante la ragione,
la modalità dell’azione, il possibile movente piuttosto che l’ipotetica arma
utilizzata nel compiere l’omicidio. Inoltre, non sono state nemmeno considerate
le altre tracce rinvenute sulla scena del crimine: si pensi a quella
riconducibile a Silvia Brena, ritrovata sulla manica del giubbotto e a quelle
denominate per convenzione UOMO 1, UOMO 2 e DONNA 1, che ancor’oggi, tra
l’altro, non risultano attribuibili a nessun soggetto.
Non si può, poi, non
parlare del clamore mediatico che si crea, come al solito, intorno a vicende di
sangue e dell’inevitabile formarsi di fazioni pubbliche pronte a scagliarsi su
un capro espiatorio qualsiasi pur di trovare un colpevole, una persona da
condannare. Il problema del cosiddetto “effetto CSI” è che, non solo, ha
colpito l’opinione pubblica, ma ha finito per coinvolgere in modo irrimediabile
le stesse aule di tribunale. A forza di vedere serie americane in cui in poco
più di quaranta minuti, si riesce a trovare il colpevole sulla base spesso di
prove scientifiche, repertate ovviamente in pochi secondi ed analizzate alla
velocità della luce, i profani del mestiere e soprattutto quelli che dovrebbero
invece considerarsi luminari ed esperti, hanno finito per accreditare alla
scienza un predominio assoluto, a scapito dei principi del diritto.
I processi attuali si
svolgono fuori dalle aule di giustizia sotto la spinta mediatica. Gli effetti
che ne derivano sono oramai conosciuti ai più: i giudici pretendono
costantemente la prova scientifica a supporto di quella testimoniale, i
pubblici ministeri ricorrono alle analisi tecniche come strumento di
risoluzione dell’indagine, gli avvocati confutano qualsiasi investigazione non
supportata dal metodo scientifico, l’indagine tradizionale della polizia
giudiziaria abdica il suo ruolo di supremazia a favore delle risultanze
analitiche, ecc... La stessa giuria popolare rimane affascinata di fronte alle
scienze forensi e ne viene condizionata al momento del giudizio.
Ribadisco quindi
l’importanza di creare una scienza robusta ed affidabile, che risulti anche
semplice ed intelligibile per chi non la conosce ma la deve valutare, e che sia
in grado di interpretare la fenomenologia criminale in sinergia e piena
simbiosi con le indagini tradizionali, che rappresentano sempre il principale
strumento investigativo a disposizione del processo penale.
I talk show parlavano di
Yara, i telegiornali presentavano l’omicidio come prima notizia, i giornalisti
delle più svariate testate opprimevano il P.M., la famiglia Gambirasio fin
dalle prime ore del mattino, cercando di accaparrarsi per primi un qualche spunto
su cui poter scrivere uno stralcio di notizia... Capisco il riconoscimento del
diritto di cronaca, ma sarebbe opportuno, a mio modesto parere, soprattutto in
situazioni così tragiche, tenere lontano la stampa, perlomeno nelle prime fasi
di indagine, le più delicate appunto. Il rischio è quello di svolgere indagini
in modo non accurato, grossolano, commettendo anche errori piuttosto banali da
un lato e trascurando importanti spunti di indagine dall’altro, pur di dare un
nome in pasto ai tanti affamati di notizie e di “presunta giustizia e verità”.
Nei tre gradi di giudizio,
un semplice indizio, anche se imperfetto, contraddittorio ed inquinato, nonché acquisito
senza considerare le metodiche scientifiche riconosciute a livello
internazionale, è stato trasformato in prova. All’imputato, tra l’altro, non è
mai stata nemmeno data la possibilità di vedere e verificare le risultanze
della “prova scientifica”, sulla base della quale ha ricevuto la più pesante
delle condanne. Le istanze, le richieste e i motivi proposti di volta in volta
dalla difesa, sono stati letteralmente abbattuti dall’accusa e successivamente considerati
dalle tre Corti giudicanti, come : “grotteschi”,
“inutili”, “ridicoli”, “sovrabbondanti”,
“non necessari”, “fuori luogo”,
“assurdi”... senza che sia mai stata
data una spiegazione concreta ed esauriente a quanto messo in dubbio, mostrando
anzi una propensione innata allo sport nazionale dell’ “arrampicata sugli
specchi”.
Come sottolineato e
ribadito diverse volte, la prova scientifica non è affatto un tipo di prova
speciale, anzi va considerata esattamente come qualsiasi altro tipo di elemento
probatorio. Bisogna fare molta attenzione, a mio parere, a non ergerla a
“regina indiscussa”, perché si finirebbe (come in effetti è successo proprio
nel caso in questione) per scavalcare qualsiasi mezzo di indagine tradizionale
e lo stesso organo giudicante, ultimo ed indiscusso baluardo.
La difesa, nel corso dei
tre gradi di giudizio, ha più volte lamentato il fatto che la scienza fosse
stata strumentalizzata, al fine di ritenere validi solo i risultati compatibili
con la tesi accusatoria, sminuendo e disattendendo quelli contrari, così su due
piedi, senza mai fornire valide giustificazioni e motivazioni, come invece
sarebbe richiesto dal nostro Codice di procedura penale. Il problema riguarda
soprattutto la valutazione della suddetta prova all’interno delle aule di
tribunale: “la prova scientifica non può
ambire ad un credito incondizionato di autoreferenziale affidabilità in sede
processuale, per il fatto stesso che il processo penale ripudia ogni idea di
prova legale”. (Cass. V n. 36080/15). Si sarebbe dovuto seguire un
procedimento logico “abduttivo”: la validità di ogni legge scientifica
presentata dai consulenti dell’accusa sarebbe dovuta essere sottoposta ad un
procedimento di falsificazione e successiva resistenza allo stesso.
Elemento cardine del caso
Bossetti è, come intuibile dalla lettura delle sentenze, la complessa tematica
del DNA. In primo luogo, l’accusa non ha mai spiegato in modo esauriente perché
manchi il DNA mitocondriale dell’imputato, nelle tracce allo stesso attribuite
sotto il profilo nucleare, individuate sugli slip e sui leggins di Yara. Data
la mancanza di questa componente fondamentale, i consulenti hanno cercato fin
da subito di denigrarne il ruolo, declassificandola come non importante nelle
indagini identificative. Appare evidente che qualsiasi deposizione di materiale
biologico non potrebbe prescindere dall’inevitabile trasferimento del
contributo genetico completo, formato sia dalla componente nucleare che da
quella mitocondriale. Solo così si potrebbe avere la certezza che il
proprietario della traccia sia identificato. La stessa accusa ne aveva
rilevato, giustamente, l’importanza, affidando la sua ricerca ed analisi a laboratori
forensi specializzati, per poi ribaltare la frittata, sostenendo l’esatto
contrario, non avendola trovata. Bisogna pur giustificare le ingenti spese
sostenute, in un modo o nell’altro...
Secondariamente, la
mancanza della componente mitocondriale della cellula non presentava una
spiegazione scientifica, rendendo i dati ricavati dall’accusa alieni, artefatti
o il prodotto di un errore. In effetti, non si può mai escludere la fallibilità
umana: si pensi al grossolano sbaglio commesso dal Dott. Giardina, nella prima
fase delle indagini, che aveva confrontato il mtDNA contenuto nelle tracce
individuate dai RIS con quello di 532 soggetti, tra cui quello della madre di
IGNOTO 1, senza rendersi conto che stava confrontando i profili mitocondriali
delle potenziali amanti di Giuseppe Benedetto Guerinoni con quelli di Yara...
L’errore è sempre dietro l’angolo, anche “nelle migliori famiglie” di
consulenti.
La difesa ha quindi
richiesto diverse volte, nel corso dell’intera vicenda giudiziaria, una perizia,
basandosi anche sul fatto che lo stesso DNA nucleare ritrovato nella famosa
traccia, non sarebbe nemmeno rispondente ai requisiti di forma previsti dalla
comunità scientifica.
Importante qui introdurre
come si snoda l’analisi genetica di un reperto o campione, secondo quanto
indicato dalle Linee Guida:
1.
Fase dell’estrazione: acquisito il
campione o prelevata dal reperto la traccia biologica mediante tamponatura
della superficie o taglio del tessuto, il DNA viene estratto dal suo substrato
e isolato in una soluzione liquida.
2.
Fase della quantificazione: necessaria per
valutare se il DNA estratto sia sufficiente per l’esecuzione di analisi. Il DNA
viene quantificato mediante apposite sonde in grado di misurare il volume di
DNA umano e il rapporto tra DNA totale e DNA maschile.
3.
Fase dell’amplificazione: serve a rendere
leggibili le sequenze di DNA; una porzione del DNA precedentemente quantificato
viene amplificata tramite la metodica PCR (reazione di polimerizzazione a
catena), che si avvale di appositi kit che replicano in vitro i frammenti di
cui è conosciuta la sequenza nucleotidica per studiarvi, tramite i marcatori
STR, i polimorfismi dotati di maggiore capacità discriminatoria dell’individuo
all’interno di un gruppo. Tale metodica si basa sull’utilizzo di primers
complementari al tratto di DNA da amplificare.
4.
Fase della tipizzazione elettroforetica:
svolta mediante sequenziatori automatici, che individuano ed evidenziano i
marcatori STR, rendendoli leggibili su tracciato elettroforetico o
elettroferogramma.
Per ritenere un risultato
affidabile, dovrebbe esserne garantita la ripetizione e ciò dovrebbe avvenire
in presenza di questi requisiti:
·
l’utilizzo di un kit, in ciascuna fase
della ricerca, in corso di validità;
·
l’esito negativo del “controllo negativo”,
da effettuarsi con riferimento a ciascuna corsa elettroforetica;
·
la restituzione del DNA del campione
analizzato da parte del contrapposto “controllo positivo”.
Ora, i requisiti appena
indicati non sono mai stati presenti in nessuna delle quattro fasi. In
particolare, per quanto riguarda i kit, è assodato che fossero scaduti e che
non fossero stati eseguiti né controlli positivi né controlli negativi in
numero sufficiente, ritenendo comunque valida l’indagine svolta. Addirittura
l’utilizzo di polimeri scaduti è stato definito come “rilievo di metodo”, sostenendo che la scadenza fosse indicata solo
“a fini commerciali” e che non fosse
quindi rilevante per la validità del risultato finale.
In terzo luogo, la difesa
ha prospettato un rischio di violazione della catena di custodia e successiva
contaminazione di quanto repertato nelle prime fasi di indagine. Infatti,
durante le fasi della quantificazione e amplificazione della traccia si sono
rilevate anomalie e “picchi inattesi”,
subito ricondotti a possibili artefatti, descritti anche, udite udite, nel
manuale d’uso del kit utilizzato. Peccato che l’errore rilevato sarebbe dovuto
emergere, secondo le tanto decantate istruzioni, in un tratto diverso da quello
invece rilevato... Tra il kit scaduto, l’errore umano, e chi più ne ha più ne
metta, non ci sarà mai dato sapere che effettivo valore dare a questi dati...
Per ultimo, ma non meno
importante, la stessa analisi generale del DNA presenta dei limiti, soprattutto
nel caso in questione, data l’impossibilità di stabilire l’epoca e la modalità
di deposizione di un’evidenza biologica, di cui non si conosce nemmeno la
natura e l’origine. Inoltre, è assolutamente errato ritenere provato, dal punto
di vista scientifico, un contatto diretto, solo sulla base della presenza del
DNA di un soggetto su un reperto, poiché si sarebbe dovuta considerare anche la
possibilità di un trasferimento dello stesso materiale genetico (eventualità
tra l’altro riconosciuta anche da autorevole letteratura scientifica).
Queste le critiche dal
punto di vista prettamente scientifico, ma veniamo a quelle più strettamente
giuridiche. L’indagine condotta, risolvendosi in modo discutibile e
contraddittorio, non avrebbe dovuto finire per considerare il dato genetico
prova, né tantomeno indizio, ma tutt’al più un elemento suscettivo di
valutazione nel processo. Affinché un elemento processuale possa ottenere la
dignità di indizio, deve essere caratterizzato da gravità, precisione e
concordanza (art 192 cpp.), tali da far rilevare la “certezza” dell’indizio,
quale garanzia che la procedura con la quale si è pervenuti alla dimostrazione
del tema di prova (fatto ignoto), partendo da un fatto noto, non sia viziata da
fallacia o inaffidabilità metodologica. L’indizio, infatti, ancorché privo di
autonoma valenza dimostrativa, può costituire un dato processuale apprezzabile,
quanto meno in chiave di mera conferma, in seno ad un insieme di elementi già
dotati di soverchiante portata sintomatica. Nel caso in esame, invece, come
sottolineato dalla difesa, mancava tutto ciò, e la prova genetica ha assunto un’assoluta
rilevanza solo in relazione alla posizione in cui è stata rinvenuta: lo slip di
Yara. L’accusa, tramite ragionamento elementare, aveva quindi ritenuto provato
il coinvolgimento dell’imputato nell’omicidio, assumendo come premessa non solo
l’esito delle indagini genetiche, contraddittorie ed incomplete, ma anche e
soprattutto il tipo di indumento e la posizione della suddetta traccia. Il
“famigerato slip” ha finito per annullare qualsiasi altra spiegazione
alternativa a quel ritrovamento, quale ad esempio una possibile contaminazione
casuale o un contatto, divenendo il tramite per compiere l’ultimo salto logico
per affermare la colpevolezza di Massimo Bossetti.
Per valutare la prova
indiziaria è quindi necessario utilizzare un metodo unitario, che non si esaurisce di certo in una mera
sommatoria degli stessi indizi e non può perciò prescindere dall’operazione
propedeutica che consiste nel valutare gli esiti della prova indiziaria
singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di
precisione e gravità; per poi valorizzarla, solo ove ne ricorrano i
presupposti, in una prospettiva globale ed unitaria, tendente a porre in luce i
collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.
Occorre ricordare, ancora
una volta, che il giudice può ritenere accertata la responsabilità penale
dell’imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, quando “il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote,
pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura,
ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva
del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori
dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana”: nel
caso in esame le ipotesi alternative erano e sono ancora innumerevoli, prima
fra tutte la possibilità di un errore. Quindi il dato acquisito, con le
modalità descritte, non avrebbe potuto assumere rilievo né indiziario né
tantomeno probatorio.
A tal riguardo mi sembra
opportuno riportare le parole della Corte d’Assise d’Appello, riprese poi anche
dalla Suprema Corte di Cassazione: “non
solo l’imputato è raggiunto dalla prova genetica diretta (?!?), ma anche da una
serie di elementi indiretti, elementi tutti, che collegati tra loro, secondo i
criteri di giudizio di cui all’art. 192 cpp, in un coacervo organico, univoco
ed armonioso (?!?), consentono così di giungere ad una sicura affermazione di
responsabilità dell’imputato”. Penso che si possano utilizzare diversi
aggettivi per descrivere il Caso Bossetti, ma definire “armoniosa” la sua presunta colpevolezza mi sembra a dir poco
grottesco. Quali sarebbero gli elementi indiretti richiamati dalla Corte? Forse
un camioncino o un furgone o un autocarro (non si è mai capito), di un colore
non ben identificabile, ripreso dalle telecamere di Brembate Sopra?! Forse
alcune fibre ritrovate sui sedili del suddetto camioncino dopo più di quattro anni, tra l’altro mai
analizzate approfonditamente dal punto di vista chimico, fisico e merceologico?
Forse le particelle di calce o calcio (l’accusa ha dimostrato scarse competenze
in ambito chimico, di nuovo...) ritrovate sul cadavere della vittima? Forse le
sferette metalliche ritrovate sempre sulla scena del crimine e ricollegate,
così come la calce, al vicino cantiere di Mapello? Forse il fatto che Massimo
Bossetti avesse effettuato ricerche a sfondo sessuale sul proprio computer?
Ecco proprio su
quest’ultima questione vorrei soffermarmi, in quanto, a mio avviso, giudicare una persona palesemente colpevole di
“omicidio a sfondo sessuale”, solo per il fatto che abbia navigato in siti
pornografici, mi sembra assurdo; come se io fossi considerata appartenente ad
una setta satanica, solamente perché ho ricercato qualche notizia in merito
spinta da ovvia curiosità... Tra l’altro è emerso che il computer fosse in uso
a tutta la famiglia: Marita Comi, moglie di Massimo, ha ammesso di guardare
video pornografici, sia sola che in compagnia del marito, così come lo stesso
figlio Nicholas. Quindi non è nemmeno possibile ricondurre una particolare ricerca
ad un singolo membro famigliare, dal momento che tutti effettuavano l’accesso
al server col medesimo account.
Inoltre, se l’omicidio
fosse stato davvero a sfondo sessuale, perché, come rilevato dall’autopsia, non
è stata compiuta violenza? Massimo è passato alla cronaca come un mostro
sadico, affamato di sesso, ma se davvero fosse stato così, perché non si
registrerebbero precedenti analoghi nella sua condotta antecedente al 26
novembre 2010? E perché non si sarebbero nemmeno registrati nei quattro anni
successivi, cioè fino al fermo del giugno 2014? Domande a cui l’accusa non ha
mai saputo dare esaurienti risposte. Anzi, ha sottolineato più volte il fatto,
(come se fosse poi rilevante e sorprendente), che si recasse presso il centro
estetico del paese per fare delle lampade...
Giusto per intenderci,
vorrei riportare quanto scritto nel DSM V a proposito del sadismo sessuale:
soggetti il cui comportamento sadico è di per sé stesso fonte di intenso
piacere; il fine apparentemente dominante nel delitto che si compie è quello di
raggiungere un’intensa eccitazione sessuale, che non sempre e non
necessariamente culmina nell’orgasmo. Il piacere sadico è contemporaneo e
accompagna in piena coscienza una serie di atti violenti che si svolgono con
manifestazioni crudeli. L’obiettivo che si prefigge il soggetto in questione è
quello di dominare, trionfare, sentirsi potente attraverso la violazione e la
distruzione dell’altro degradato a cosa. Se la vittima è uccisa, l’atto è
connesso o alla violenza su di essa esercitata o al soddisfacimento di altri
bisogni perversi (depezzamento e cannibalismo). Frequente è la successiva
masturbazione sul cadavere o su parti di questo. Dal considerare Bossetti come
perverso, date le ricerche particolari ritrovate nel pc, a maniaco sadico, ce
ne passa di acqua sotto i ponti...
Yara era una ragazzina di
13 anni, quindi ancora in età prepuberale, la quale avrebbe potuto destare
interesse sessuale solo in un soggetto affetto da pedofilia. Le caratteristiche
di personalità di un pedofilo sono tali per cui io non le ricollegherei mai ad
un uomo come Bossetti. Si parla di:
·
immaturità affettiva: scarsa efficienza e
rapida esauribilità dei freni inibitori di fronte all’imminenza e all’urgenza
degli impulsi sessuali;
·
identificazione deficitaria: mancato
riconoscimento delle proprie componenti sessuali;
·
relazioni interpersonali inadeguate:
mancanza di un modello chiaro di comportamento.
Bossetti era un uomo
maturo dal punto di vista affettivo e sessuale, un lavoratore, con una famiglia
sulle spalle; certo, amava raccontare alcune bugie e fare il “galletto” con gli
amici (da qui l’appellativo “il favola”), ma non lo definirei come il “famoso
mostro appostato dietro l’angolo”. Anche perché ricordiamoci che la maggior
parte degli omicidi viene commessa da soggetti spesso molto vicini alla
vittima, appunto per questo insospettabili...
Considerazioni finali ...
Il mio intento non è
certo quello di santificare nessuno, anzi è risaputo che ognuno di noi, come
essere umano, non sia né santo né demone: ognuno di noi conserva i propri
scheletri nell’armadio, più o meno ingombranti. Penso semplicemente che sia
stata commessa un’ingiustizia a danno di una persona che si è voluto a tutti i
costi far passare da colpevole, solamente perché si VOLEVA trovare un colpevole
e si VOLEVA trovare una giustificazione, rapida e frettolosa, a tutte le
indagini svolte in quei lunghi quattro anni. La stampa voleva un nome, la
famiglia voleva un nome, gli inquirenti volevano un nome: ebbene l’hanno avuto.
Come belve feroci, si sono avventate sulla loro vittima, tralasciando qualsiasi
altra alternativa: non era più importante analizzare e approfondire altre
piste. Ormai il clamore mediatico aveva preso il sopravvento, travalicando ogni
nesso logico, ogni principio posto a base dei nostri testi di legge e del
nostro stesso Stato di diritto.
Massimo Giuseppe Bossetti
è quindi colpevole oltre ogni ragionevole dubbio? Lascio ai posteri l’ardua
sentenza...


.jpg)



Anke secondo me si è voluto trovare un colpevole a tutti i costi…
RispondiEliminaComplimenti x tutta la spiegazione di tutto quello che c’è dietro…
Grazie!!
Elimina