Bossetti: colpevole oltre ogni ragionevole dubbio?

 


Come si svolsero i fatti

Era il 26 novembre 2010, quando Yara Gambirasio usciva di casa nelle 17.20, per non farvi più ritorno. Decideva di recarsi presso la palestra di Brembate Sopra, dove seguiva settimanalmente un corso di ginnastica ritmica, per portare un registratore, il quale sarebbe servito per la gara della domenica successiva. Sarebbe dovuta rientrare non più tardi delle 18.30, su raccomandazione della madre. Secondo quanto riferito da istruttrici e frequentatori del centro sportivo, si sarebbe trattenuta presso lo stabile fin verso le 18.40 circa, per poi accorgersi del palese ritardo e quindi recarsi in fretta verso l’uscita. L’ultima persona ad averla vista pare sia stato Fabrizio Francese: la incrociava sul portone proprio verso le 18.45. Il telefonino di Yara agganciava la rete, per l’ultima volta, alle 18.55: da quel momento l’apparecchio non sarà più attivo e non sarà nemmeno rinvenuto sulla scena del crimine.

Il corpo verrà ritrovato il 26 febbraio 2011, esattamente tre mesi dopo la scomparsa, in un campo di Chignolo d’Isola  (località poco distante dal luogo della scomparsa). Gli operatori, accorsi subito sul luogo del rinvenimento, dopo la segnalazione di Ilario Scotti, si trovarono di fronte ad un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Dall’analisi autoptica, emersero numerose ferite da taglio e da punta e taglio, collocate in diverse parti del corpo, delle quali non si è mai riusciti a risalire all’origine, data la parziale scheletrizzazione e corificazione cutanea della salma, l’incostante presenza e la discontinuità delle codette ed infine l’intervento di animali. I tessuti molli, in particolare l’addome, si presentavano invece ben conservati, grazie alla felpa e alla giacca indossate. Di estrema importanza risultarono, in particolare, alcune lesioni: quelle al collo, ai polsi, alla regione mammaria, alla schiena e ad un gluteo, in corrispondenza, quest’ultima, di un taglio sui leggins e, conseguentemente, sugli slip. Le lesioni vennero ampiamente fotografate sia prima della svestizione sia dopo; sicché l’accusa ritenne di escludere un’eventuale alterazione e trasferimento del cadavere. Confrontando le lesioni agli indumenti con quelle sul corpo, infatti, emergerebbe una perfetta corrispondenza tra le medesime.

Le analisi microscopiche permisero di rilevare che tutte le lesioni da taglio erano vitali e che, probabilmente, sarebbero state effettuate dopo aver inferto una forte lesione contusiva alla testa, tale da far perdere conoscenza alla vittima, ma non da cagionarne la morte. Nessuna di queste ferite risultò quindi essere mortale non avendo provocato emorragie e non avendo intaccato vasi sanguigni importanti o organi vitali. Nei tessuti analizzati venne poi rilevata la presenza di acetone, ulcerette gastriche e catecolamine, associate di solito a situazioni di forte stress corporeo e ad ipotermia. Quindi, si dedusse che Yara fosse morta a causa della combinazione delle precedenti ferite riportate e della permanenza in un luogo a bassa temperatura.

Secondo la prospettazione dell’accusa, il decesso sarebbe intervenuto proprio nel campo di Chignolo d’Isola e il cadavere sarebbe rimasto lì per tre mesi, fino al momento del ritrovamento. L’assunto si baserebbe sulle indagini entomologiche, geologiche e botaniche svolte e sulle evidenze del sopralluogo da cui emergeva che Yara aveva lasciato un’impronta sul terreno, stringeva con la mano destra alcuni elementi botanici autoctoni e aveva la caviglia avvolta da sterpaglie identiche a quelle presenti sul campo sul finire dell’autunno.

Nel corso del sopralluogo, il campo in cui si trovava il cadavere, venne ampiamente analizzato, rinvenendovi diversi oggetti, tra cui una salvietta sporca di sangue e dei guanti. Da questi furono poi estrapolati due profili genetici maschili e uno femminile, convenzionalmente denominati UOMO 1, UOMO 2 e DONNA 1. Non è dato sapere, tuttora, a chi possano appartenere.

Il 2 aprile 2011, su una manica del giubbotto indossato, veniva rilevato ed isolato un profilo genotipico misto, la cui componente maggioritaria era perfettamente sovrapponibile al profilo dell’istruttrice di Yara, Silvia Brena.

Nel maggio 2011, il RIS comunicava che sul campione 31 prelevato dagli slip della vittima, era stato estrapolato un profilo genetico maschile utile per eventuali confronti, che da quel momento venne denominato IGNOTO 1. Le indagini si focalizzarono quindi sulla sua identificazione; gli slip vennero sottoposti ad una nuova serie di campionatura a griglia, che consentì di estrapolare il medesimo profilo da sedici diverse campionature, a cui si sarebbero aggiunte anche quelle svolte sui leggins.

Nel mentre, sul piano delle investigazioni tradizionali, si erano redatte, secondo diversi criteri, una serie di elenchi di soggetti ai quali effettuare i prelievi di campioni di DNA da confrontare col profilo di IGNOTO 1, dato che lo stesso non compariva in nessuna banca dati ad uso presso le forze dell’ordine e non corrispondeva ad alcun familiare di Yara. Dopo un numero spropositato di prelievi e successivi confronti privi di risultato, a luglio 2011 veniva prelevato il tampone salivare di tale Damiano Guerinoni, il quale, però, al momento della scomparsa della ragazza, si trovava in viaggio in Perù. L’aplotipo Y estrapolato risultava essere simile a quello della traccia estratta dai RIS. Venivano quindi svolte indagini sulla famiglia di Damiano, basandosi sul fatto che l’aplotipo Y si trasmette uguale di generazione in generazione ed è lo stesso per tutti i discendenti maschi di un determinato capostipite. Si risaliva quindi dal padre Sergio (deceduto nel 2003) al nonno Battista, ricostruendo quindi l’intero albero genealogico e sottoponendo a successivo prelievo salivare tutti i discendenti maschili ancora in vita. Si arrivava a Pierpaolo, che presentava un profilo di DNA quasi identico ad IGNOTO 1; lo stesso era figlio di Giuseppe Benedetto deceduto già da tempo e, anche se sottoposto ad intercettazioni e approfondimenti investigativi, non emergeva alcun elemento utile. L’unica strada ancora da percorrere era quindi pensare che IGNOTO 1 fosse figlio illegittimo di Giuseppe: dopo varie analisi e confronti, si arrivava addirittura a riesumarne la salma, rilevando una percentuale di paternità quasi prossima al 100 %. Non restava altro da fare che identificare la madre, svolgendo indagini sui luoghi in cui aveva vissuto e lavorato Giuseppe Benedetto. L’estrapolazione del profilo dal tampone salivare delle potenziali candidate e il confronto venivano eseguiti sul DNA mitocondriale, il quale si trasmette inalterato per linea matrilineare: tra queste donne compariva anche Ester Arzuffi. Tipizzato completamente il suo DNA, anche dopo una serie di errori piuttosto grossolani da parte dei consulenti dell’accusa, si scopriva essere la metà mancante rispetto a Giuseppe Benedetto. Quindi ci si concentrava sui figli legittimi della donna: Massimo Giuseppe e Fabio.

Il 15 giugno 2014, Massimo Giuseppe Bossetti veniva fermato e, con la scusa di sottoporlo ad alcol test, veniva estrapolato il suo DNA dal tampone salivare eseguito sul boccaglio dell’etilometro: ne derivava lo stesso profilo genetico nucleare di IGNOTO 1. Ad avviso dell’accusa, il rinvenimento genotipico di IGNOTO 1 sugli slip e in corrispondenza del taglio sul gluteo, conferivano un valore altamente probatorio alla traccia. Diversamente, le tracce ricollegate agli altri profili, data la sede di ritrovamento “non significativa”, venivano del tutto trascurate.

Secondo l’accusa, i risultati delle indagini genetiche trovavano conferma in altri elementi tra cui: i tabulati telefonici dell’utenza in uso all’imputato; alcuni accertamenti tecnici svolti su fibre, sferette metalliche, particelle di calcio rinvenuti sul cadavere; l’esame dei vari dispositivi di videosorveglianza nei dintorni della palestra e dell’abitazione di Yara; l’esame degli apparati informatici della famiglia Bossetti; il fatto che l’imputato non ricordasse cosa avesse fatto e dove si trovasse nel pomeriggio e nella serata del 26 novembre 2010, giorno della scomparsa della ragazza...

Analizzando le tre sentenze sul caso, si evince che sia la Corte d’Assise di Bergamo, sia la Corte d’Assise d’Appello di Brescia, sia la Corte di Cassazione, si allinearono con quanto prospettato e richiesto dall’accusa, condannando Massimo Bossetti alla “pena dell’ergastolo per aver commesso omicidio nei confronti di Yara Gambirasio, con l’aggravante di aver adoperato sevizie, di aver agito con crudeltà, di aver profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la pubblica e privata difesa”.

 


La prova scientifica

In questa complessa vicenda giudiziaria è evidente come la prova scientifica abbia assunto un ruolo fondamentale. Ma che cos’è la prova scientifica? Che rapporto esiste tra scienza e diritto?

Le connessioni tra questi due ambiti risalgono a quando, nella metà del XX secolo, la dimensione scientifica e tecnica cominciò a penetrare nella società umana, stabilizzandosi come perno e base dei suoi mutamenti più radicali e profondi. Il mondo del diritto è sempre più interessato e chiamato a regolare i conflitti che sin da subito si sono generati nell’equilibrio sociale a causa delle improvvise accelerazioni del progresso scientifico e del cambiamento tecnologico. Se ci si pone in un’ottica moderna, è normale che il rapporto tra i due saperi sia divenuto cruciale, anche se, a tutt’oggi, non esistono approcci canonici per trattare il loro continuo intersecarsi.

Inizialmente, la scienza veniva considerata come un sapere autorevole, quindi veniva accettata così come si presentava, supinamente ed ossequiosamente. Ma questo approccio risultò essere presto insufficiente, dato l’aumento esponenziale delle conoscenze offerte dal progresso scientifico e dal riconoscimento dei rischi e delle incertezze ricollegate al metodo scientifico.

Il nuovo fine a cui tendere diventa quindi capire cosa sia una scienza valida e nel processo penale, in particolare, dove la decisione finale incide sulla condizione di libertà dell’imputato, lo scopo della scienza e, di conseguenza, lo scopo dell’esperto in merito, sarà quello di essere d’ausilio al giudice per un’eventuale condanna o assoluzione.   

Fondamentale risulta essere il Caso Daubert (USA) del 1993 in cui, dopo varie diatribe dottrinali e giurisprudenziali, si arrivò a decretare l’importanza della presentazione in un’aula di tribunale, da parte dell’esperto, di fatti e dati sufficienti che si basino su principi e metodi affidabili. L’ipotesi scientifica così elaborata dovrà essere testata, sottoponendola a verifica empirica, falsificata e confutata. La teoria, per essere valida, poi, dovrà essere riconosciuta dalla comunità scientifica di riferimento, essere oggetto di peer review e pubblicazioni, tenendo sempre conto di un suo più o meno ampio margine di errore. La prova scientifica è quindi ammissibile se è rilevante ed attendibile. La Suprema Corte afferma che, di fronte ad una prova di questo tipo, il giudice dovrà subito determinare, sulla base di quanto riportato in precedenza, se la prova sia in grado di fornire una conoscenza scientifica e di assisterlo nella comprensione e nella determinazione delle questioni controverse.

È importante che ai giudici sia sempre riconosciuta l’ultima parola in merito alla validità o meno delle conoscenze portate in giudizio, salvando, in un certo senso, il potere autorevole della scienza, senza però, nel contempo, sminuire il primato del diritto vigente. Il diritto ha scelto di non rinnegare i propri valori ideologici, riconosciuti nel testo costituzionale, così come la scienza deve cercare di rendersi comprensibile e facilmente usufruibile nell’aula di tribunale. Le leggi scientifiche (appartenenti al mondo dell’essere) sono regole che si ricavano dall’accadere dei fatti, mentre le leggi penali (appartenenti al mondo del dover essere) sono regole di produzione dei fatti perché tendono ad imprimere agli accadimenti una direzione che essi da soli non prenderebbero senza che fosse imposta una sanzione giuridica. Quindi, il fondamento della legge scientifica sta soltanto nell’esprimere una relazione tra fatti della natura, mentre il fondamento della legge penale sta nei valori su cui si basa la società civile.

Secondo Tonini, “la prova scientifica è un tipo particolare di prova che, partendo da un fatto dimostrato, utilizza una legge scientifica per accertare l’esistenza di un ulteriore fatto da provare”, cioè ricollega la circostanza indiziante al fatto da provare, attraverso un ragionamento basato su una legge scientifica. Quindi è pur sempre una “prova”, ma caratterizzata da un alto valore tecnico: ed è proprio per questo motivo che si richiede l’intervento di un esperto. Inoltre, è una prova altamente affidabile perché basata su una legge, che per essere definita scientifica, deve essere: sperimentabile, generale e controllabile. La scienza non ha valore assoluto, infatti è caratterizzata da un procedimento aperto che permette in contemporanea di dare molteplici spiegazioni ad uno stesso evento. Si procede quindi per ipotesi e ognuna di queste deve essere sottoposta, di volta in volta, a continui tentativi di smentita e falsificazione. Il solo modo per dimostrare la validità di un metodo è cercare di metterlo in dubbio; solo se esce indenne da questi tentativi, può essere elevato al rango di “scientifico”, rimanendo tale fino ad una futura eventuale smentita. Si è fatto qui riferimento al ragionamento ipotetico deduttivo sviluppato da Popper che affermava: “se non siamo capaci di falsificare un’ipotesi, non saremo mai in grado di provarla”. Infatti, ciò a cui deve aspirare una scienza non è il provare, quanto l’essere in grado di proporre ipotesi che siano empiricamente falsificabili.

Punto fermo nell’ambito giurisprudenziale italiano è la sentenza Franzese del 2002, con la quale si ammette l’impiego della prova scientifica in tribunale, a condizione che sia sottoposta al contraddittorio delle parti. Viene considerata come una qualsiasi altra prova e, come tale, è indispensabile che sia sottoposta, nel corso del dibattimento, al vaglio probatorio e di giudizio per verificarne l’attendibilità e l’affidabilità. In particolare, il giudice è vincolato all’osservanza sia di quelle norme che regolano l’introduzione dei mezzi di prova nel processo (regole probatorie), sia di quelle che indicano quale standard probatorio vada raggiunto perché possa essere pronunciata una decisione piuttosto che un’altra (regole di giudizio). Per condannare, quindi, sulla base di questo particolare tipo di prova, è necessario che l’evento non possa essere ricostruito diversamente da come è stato fatto.

Il giudice deve farsi guardiano della prova scientifica, affidandosi anche, come ripeto, all’ausilio di un esperto, il quale deve essere a sua volta affidabile ed indipendente nelle sue decisioni.  Il compito dello scienziato è quello di esaminare un fatto che sia ripetibile, nel senso che sia riproducibile o, comunque, possa essere riprodotto in modo da poter essere osservato. La finalità è quella di ricavare le leggi della natura che ne regolano lo svolgimento. Lo scienziato utilizza una conoscenza empirica: individua determinate categorie di fatti, studia i rapporti che intercorrono tra di essi e ricava leggi che saranno valide fino a quando non si dimostreranno errate, cioè fino a quando non saranno smentite. Quindi la legge scientifica esprime una relazione statisticamente significativa tra fatti della natura; si ritiene che, poste le stesse condizioni, il fenomeno nel ripetersi, segua la medesima legge. Questo primo livello di conoscenza è empirico, successivamente, lo scienziato formula un’ipotesi in base alla quale individua una causa ed un effetto e i rapporti che devono intercorrere tra i due. Ripetendo l’esperimento, lo scienziato controlla se le misurazioni quantitative del fenomeno corrispondono all’ipotesi da lui formulata in principio. Egli può riferire al giudice soltanto qual è la probabilità statistica astratta di collegamento tra un tipo di fatto (la causa) ed un altro tipo di fatto (l’effetto). Spetterà poi al giudice valutare la probabilità logica di un singolo accadimento. In definitiva, il giudice non potrà mai delegare allo scienziato e men che meno alla prova scientifica, il tema dell’accertamento del fatto e della responsabilità penale.

Secondo una sentenza della Cassazione del 2010, “occorre che il giudice esamini gli studi che sorreggono la teoria, le basi fattuali sulle quali essi sono condotti, l’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca, il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi, la discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio e l’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica”.

In conclusione, il giudice deve porsi sempre in modo critico nei confronti della prova scientifica, non essendo la stessa dotata di un “credito incondizionato di autoreferenziale attendibilità”: non esiste una scienza esatta, assoluta ed immutabile nel tempo, ma esistono tante scienze e pseudoscienze, espressioni di metodiche di ricerca universalmente riconosciute. Il giudice dovrà poi spiegare, nella motivazione della sentenza, perché una certa prova sia attendibile e convincente e perché invece ne abbia scartata un’altra, a suo parere contraria (art.546 cpp co.1). Per fare questo, egli deve utilizzare appunto le leggi scientifiche e le regole della logica e dell’esperienza.

 


La perizia e la consulenza tecnica di parte

La scienza non rappresenta più un concetto ed una verità inconfutabile, come già accennato in precedenza. Risulta essere quindi importante correlarle il diritto alla prova, elemento cardine del nostro sistema giudiziario; introducendo nuovi strumenti che consentano di dimostrarne l’eventuale falsità.

Il nostro Codice di procedura penale ha previsto la figura di periti e consulenti, esperti che affiancano il lavoro dei giudici e delle altre parti processuali.

In particolare, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la perizia è un mezzo di prova neutro, sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice, quando occorre compiere una valutazione per la quale siano necessarie specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 220 cpp). Nel momento stesso in cui viene ammessa perizia, però, il contributo dell’esperto entra nel processo, andando inevitabilmente a carico o a discarico dell’imputato: in questo senso essa non potrebbe più essere considerata del tutto “neutra”. Quindi fino a quando una legge scientifica può essere identificata ed applicata dal giudice in base a conoscenze non specifiche, non è indispensabile l’apporto di un esperto; ove le conoscenze richieste siano tali per cui si richiede una particolare esperienza in merito, il giudice dovrà invece usufruirne.  

Il perito dà una valutazione su di un fatto al fine di precisare la legge scientifica ad esso applicabile, risolvendosi nella maggior parte dei casi in una rappresentazione di ciò che egli ha fatto o percepito nell’adempimento dell’incarico. Il giudice non è affatto vincolato dalla perizia: può disattenderne le conclusioni, dandone adeguata motivazione.

Quando è stata disposta perizia, le parti, a loro volta, hanno la facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore a quello dei periti (art. 225 cpp). L’oggetto della consulenza tecnica di parte è identico a quello della perizia: si tratta sempre di svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze in un determinato settore, e allo stesso modo, verranno sentiti in dibattimento, venendo sottoposti all’esame incrociato.

Il codice del 1988 poi, per attuare al meglio il diritto alla prova, ha introdotto la consulenza tecnica di parte fuori dai casi di perizia regolata dall’ art. 233 cpp. Sia il pubblico ministero, sia le parti private possono avvalersi dell’opera di specialisti al fine di raccogliere elementi di prova scientifica, tecnica o artistica; e ciò a prescindere dal fatto che il giudice abbia ammesso, o meno, perizia. I consulenti di parte possono fornire al giudice elementi utili per la decisione, rendendo a volte superflua la nomina di un suo perito: ciascuna parte ha infatti il diritto di tentare di convincere il giudice applicando la legge scientifica che ritiene più corretta. È proprio da questo contesto che si evince l’importanza dell’esame incrociato al quale sono sottoposti gli esperti (art. 501 cpp): è solamente grazie a questo strumento che le parti possono convincere il giudice. Egli sarà portato a ritenere maggiormente attendibili le conclusioni di un esperto che, identificando ed applicando le leggi scientifiche, riesca a provarne la ragionevolezza.

Risulta oggettivamente difficile valutare una prova scientifica: da un lato vi è il pericolo che il giudice si rimetta completamente al parere di uno scienziato; dall’altro lato vi è il rischio che il giudice si arroghi il diritto dell’ultima parola, esaltando al massimo il concetto di “peritus peritorum”. Per cercare di neutralizzare questi opposti rischi, è necessario che la prova scientifica sia valutata alla stregua delle altre prove: il giudice dovrà sempre esporre nella motivazione della sentenza perché ritiene attendibile una prova sulla quale fonda la sua decisione e perché, al contempo, non ritiene attendibili le prove contrarie (art 546 cpp). Egli, per arrivare alla sua decisione finale, dovrà analizzare e valutare attentamente il metodo scientifico posto alla base della teoria di riferimento esposta dal consulente. Il giudice dovrà quindi motivare su questi punti:

·       se l’esperto ha una specifica idoneità ad espletare l’incarico affidatogli;

·       se la teoria cui ha fatto riferimento sia stata o possa essere verificata o smentita;

·       se la teoria sia stata oggetto di pubblicazione scientifica ed esaminata da altri esperti (oggetto di peer review);

·       se è conosciuto il coefficiente di errore relativo alla teoria proposta;

·       se, nell’ambito della letteratura scientifica, la teoria prospettata sia sempre attuale o abbia subito nel tempo revisioni o aggiornamenti.

Grazie a queste cautele, si evita che al perito venga attribuito un credito privilegiato, per il solo fatto di essere un esperto in materia, facendo sì che la ricostruzione di parte sia comunque idonea a spiegare il caso concreto.

 

La genetica forense

Il complesso apparato giudiziario ha sempre più necessità di esperti in particolari discipline: si pensi ai genetisti forensi e alle loro ricerche sempre più sviluppate sulle recenti tecniche di biologia molecolare rivolte allo studio del DNA, applicabili alle tracce biologiche. La tipizzazione del DNA ha inoltre permesso l’ampliamento della tipologia delle tracce utili all’identificazione del reo, in quanto qualsiasi substrato biologico contenente cellule nucleate è in teoria analizzabile in quanto fonte di DNA. I marcatori genetici classici sono analizzabili quasi esclusivamente su tracce ematiche ed offrono risultati limitatamente a tracce cospicue e di recente produzione, in relazione ai limiti di sensibilità delle tecniche unitamente alla rapida degradazione delle proteine, strutturalmente più degradabili della molecola dell’ereditarietà. Il successo dei test è quindi strettamente connesso alle modalità di repertazione e conservazione dei reperti biologici. Sulla scena del delitto possono essere reperiti diversi tipi di tracce, rappresentate dai più comuni liquidi biologici oppure da formazioni pilifere.

La tecnica che consente la tipizzazione di tracce esigue è rappresentata dalla PCR (Polymerase Chain Reaction), ovvero un processo enzimatico nel quale una precisa sequenza di DNA viene replicata milioni di volte, fino all’ottenimento di un numero di copie di DNA sufficiente alla tipizzazione. Il metodo consente l’analisi di numerosi loci polimorfici in un’unica reazione di PCR e la successiva definizione di un profilo genetico utile ad attribuire con precisione una traccia ad un individuo sospettato di averla prodotta o a scagionare un innocente. I markers genetici più comunemente usati sono noti come micro satelliti (STR, Short Tandem Repeats), caratterizzati da elevato polimorfismo e modesta dimensione del locus, utile all’analisi del DNA anche parzialmente degradato. Si tratta di brevi sequenze di DNA ripetitivo, ovvero non codificante, ben rappresentate dal genoma, a tasso di mutazione noto.

La standardizzazione delle analisi genetiche identificative consente l’allestimento di banche dati contenenti profili genetici relativi a casi peritali. Le banche dati di DNA si rivelano utili a reperire, mediante analisi comparative, il produttore di una traccia di fronte all’osservazione di due profili genetici perfettamente sovrapponibili.

Lo studio dei micro satelliti è poi stato esteso al cromosoma Y, che esprime nella regione non ricombinante numerosi loci STR, utili a definire un aplotipo Y-specifico, in considerazione del fatto che la maggior parte dei crimini viene commessa da individui di sesso maschile. Questo rappresenta un potente strumento di identificazione personale, soprattutto nei casi di violenza sessuale dove le tracce biologiche possono essere rappresentate da commistione di liquidi corporei maschili e femminili. La caratteristica peculiare del cromosoma Y è quella della trasmissione inalterata da padre a figlio.

Di più recente acquisizione, invece, è l’applicazione dello studio del DNA mitocondriale ad indagini genetiche forensi. Questo studio trova applicazione in quei casi in cui lo studio del           DNA nucleare non produce risultati utili in campioni biologici altamente degradati ed estremamente poveri di DNA. La principale ragione del successo della tipizzazione del mtDNA in campioni degradati risiede nella sua maggiore espressione cellulare. La tecnica di analisi in questo caso, è rappresentata dal sequenziamento automatico: una reazione di PCR amplifica una sequenza polimorfica delle regioni ipervariabili 1 e 2 (HV1 e HV2) che viene sequenziata con metodo Taq-cycle-sequencing con dideossinucleotidi. L’analisi è complessa e spesso a rischio di contaminazioni. Il risultato del test è rappresentato dalla sequenza di cui viene rilevata la diversità dal confronto con una sequenza di riferimento, chiamata sequenza di Anderson.

Al successo di analisi su campioni diversamente non analizzabili si contrappone un elevato tasso di mutazione ed un potere informativo assai inferiore a quello dei marcatori STR, un po’ anche a causa delle limitate dimensioni dei data base disponibili. Da tener conto anche il fenomeno dell’eteroplasmia, ovvero la presenza nello stesso individuo di più genomi mitocondriali. Caratteristica del mtDNA, al contrario del cromosoma Y, è rappresentata dalla trasmissione matrilineare.  

 

Il modello accusatorio e la verità processuale

Nel 1988 è stato introdotto in Italia il nuovo Codice di procedura penale, sancendo ufficialmente il passaggio dal modello inquisitorio a quello accusatorio. L’innovazione più importante è stata quella riguardante la prova, la sua modalità di acquisizione e di utilizzabilità e le sue modalità atipiche, delineando un corpo del diritto alle prove che mira proprio a garantire il passaggio chiave della riforma: la parità tra accusa e difesa. Oggi può trovare ingresso nel processo solo ciò che è previsto e tipico, può essere utilizzato solo ciò che è stato acquisito così come previsto, e il giudice dovrà limitarsi al controllo formale sull’acquisizione e utilizzabilità delle prove previste, escludendo di conseguenza ciò che non rientra nella cornice legale di riferimento. Infine, regolamentando la stessa prova atipica, si permetterà ai nuovi strumenti di scienza e di tecnologia di trovare ingresso nel processo penale, solo lì dove essi siano obiettivamente attendibili dal punto di vista della loro stabilità scientifica e dei risultati, utili ai fini della decisione e non lesivi della libertà morale delle persone.

La novità più grande del nuovo Codice di procedura penale sta proprio nelle modalità di formazione della prova, modalità che passa attraverso tre momenti tipici:

·       i fatti oggetto di prova e di giudizio si formano, tranne le eccezioni tipiche previste dalla legge, “in diretta” davanti al giudice in dibattimento, giudice che non le conosce e non concorre in nessun modo alla loro raccolta ed acquisizione;

·       le prove, formandosi in dibattimento, sono suscettibili di soggettivistiche disposizioni e ricostruzioni in aula attraverso la metodologia dell’esame e del controesame, la modalità di presentazione delle stesse, nonché dell’argomentazione e della contro argomentazione;

·       la verità del processo emerge dal confronto logico-dialettico delle parti, le quali mirano a convincere il giudice con i mezzi processuali a loro disposizione.

Il procedimento probatorio del nuovo rito penale può essere inteso come un procedimento di cognizione, che ruota intorno alla prova dei fatti che si sostengono. Naturalmente, non si intende il fatto in sé, ma solo il fatto in senso giuridico, cioè quell’avvenimento che ha la capacità di far sorgere, far estinguere o far modificare un rapporto di rilevanza giuridica o dar vita ad una situazione di rilevanza penale.

Secondo Taruffo, “poiché la finalità essenziale del processo consiste nell’accertare la verità o la falsità dei fatti che sono alla base delle domande e delle eccezioni, i fatti considerati nel loro insieme costituiscono il “thema probandum”, ossia l’insieme delle cose che occorre provare in giudizio”. Fatti, materiali o immateriali, dunque, la cui esistenza, la cui verità o falsità, deve essere adeguatamente dimostrata per poter “provare”.

Cosa miriamo a raggiungere attraverso il procedimento penale, se non la verità? La verità è quella che fuoriesce dalla sentenza del giudice? Che tipo di verità si riesce a provare e a raggiungere in un’aula di tribunale?

Il risultato del processo, la verità che si intende accertata e che produce la sentenza del giudice, è in sostanza il frutto di un ragionamento, di un sillogismo giudiziario o probatorio. Infatti, l’art. 192 cpp ha riconosciuto il principio del libero convincimento del giudice: egli dovrà quindi: valutare, ascoltare e poi giudicare, e lo farà sulla base di un suo personale percorso logico, di cui dovrà dare spiegazione nella motivazione della sentenza (546 cpp). Il sillogismo giudiziario è un sistema di implicazioni, una concatenazione logica tra antecedente e conseguente, dove però deve sempre esserci una relazione logica e non una semplice consequenzialità del fatto.

Dunque la verità è lo scopo del processo penale, è l’obiettivo che il giudice deve perseguire con tutte le sue forze e con tutti i mezzi a sua disposizione. O almeno dovrebbe esserlo... Il processo dovrebbe produrre decisioni giuste e logiche, e la veridicità e l’attendibilità dei fatti accertati in processo è la condizione necessaria affinché si possa parlare di una “sentenza giusta”. Ovviamente può esistere un margine di dubbio sui fatti in questione in relazione alla verità empirica, ma ciò non vuol dire che gli sforzi non debbano essere protesi all’accertamento dell’accaduto più attendibile e veritiero possibile. Questa è la verità processuale, e per quanto riguarda la verità sostanziale, che esiste al di fuori del processo?

In primo luogo, nel processo, nel gioco delle parti, c’è sempre qualcuno che, effettivamente, sta maggiormente dalla parte della ragione. Il giudice avrà quindi il compito, molto difficile, di stabilire dove si trovi la verità, ma lo potrà fare solo facendo riferimento a quanto provato dalle parti; dunque molto sarà dovuto anche a come le parti avranno esposto le loro posizioni. Quindi, mentre la verità processuale è quella che emerge dal processo ed è quella in base alla quale il giudice è tenuto a giudicare, la verità sostanziale esiste a prescindere dal processo, essendo costituita dal fatto come realmente è e non solamente come esso è stato presentato dalle parti.

È importante sottolineare che il diritto non si esaurisce, né muore nel momento legislativo, ma anzi vive attraverso altri aspetti e soprattutto nel momento predibattimentale e dibattimentale del giudizio. La verità di cui si discute nel processo è una verità dialettica, fatta di probabilità e di opinabilità, è una verità parziale e naturalmente di parte. Le parti, durante le argomentazioni tipiche della fase dell’esame e del controesame, rappresentano le loro opposte verità, e il giudice poi, dovrà decidere secondo il proprio libero convincimento, in quanto terzo ed imparziale.

Secondo Calamandrei, “nel processo entrambe le parti, pur sostenendo opposte tesi, possono essere, e quasi sempre lo sono, in buona fede, perché ciascuno rappresenta la verità, così come la vede ponendosi nei panni del cliente”. La certezza e la verità, nel loro significato assoluto, presuppongono la conoscenza, la dimostrazione, la ricostruzione di ciò che al giudice inizialmente non è noto, in quanto premessa gnoseologica indispensabile delle scelte decisionali, motivate a posteriori dalla dimostrazione logico-giuridica.

In secondo luogo, il fatto che nel processo non si miri a stabilire verità assolute ed immutabili, non significa che la verità processuale sia automaticamente differente dalla verità che si forma al di fuori di esso. “Esistono”, secondo Taruffo, “solo verità relative, sia dentro che fuori al processo, poiché qualunque situazione conoscitiva è in qualche modo caratterizzata dai limiti che attengono ai mezzi che possono essere impiegati per stabilire la verità”. Inoltre, la verità va relativizzata in base al contesto: quindi va considerato il tempo, il luogo, la cultura di riferimento, ecc...

Esiste dunque una sola verità o una sola verità processuale? La risposta esatta sarebbe negativa, in quanto la verità ha molte facce, tutte facenti parte di un corpus unico, che la mente umana non potrà mai nemmeno aspirare a conoscere, se non in minima parte. La mente ne ha comunque la percezione ed è proprio su questa che il giudice dovrà operare per avvicinarsi il più possibile al vero sostanziale e processuale. Il suo ragionamento dovrà quindi, basandosi sempre sul libero convincimento, cercare di unire tutti i tasselli del “puzzle verità”.

 

Condanna o assoluzione?

Secondo l’art. 40 cp, nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. Il giudice, nel processo penale, deve quindi accertare l’esistenza di un rapporto di causalità tra condotta e offesa. Una vera e propria rivoluzione copernicana si è avuta con la già citata Sentenza Franzese del 2002, in cui si afferma che è “possibile condannare soltanto se l’esistenza del fatto e la responsabilità dell’autore risultano provate oltre ogni ragionevole dubbio”. Poiché il rapporto di causalità è un elemento oggettivo del reato, occorre che anche in relazione alla sussistenza di tale nesso sia eliminato ogni dubbio ragionevole.

Quindi, in merito all’esistenza di questo rapporto, è sempre necessario un giudizio di alta probabilità logica. Il giudice deve ritenere provato oltre ogni ragionevole dubbio che nel singolo caso concreto sottoposto alla sua attenzione, esista un rapporto di causalità tra condotta e evento. Occorre un giudizio che venga effettuato in concreto, alla luce di tutte le risultanze processuali e delle peculiarità del caso singolo. Tale soluzione postula l’applicazione della legge scientifica, tenuto conto di tutte le prove relative alle caratteristiche del caso in esame.

La rivoluzione, operata dalla suddetta sentenza, è data dal fatto che il giudice può ritenere inesistente il nesso causale nonostante la legge scientifica applicabile esprima una probabilità vicina alla certezza. Infatti, anche di fronte a leggi del genere, la probabilità logica non è integrata qualora vi sia il ragionevole dubbio che, nel caso concreto, date tutte le sue peculiarità, la legge non abbia operato o, siano intervenuti fattori causali alternativi che hanno cagionato l’evento. Per contro, il giudice può ritenere che esista il rapporto di causalità fondato su una forte probabilità logica anche qualora venga in gioco una legge scientifica a bassa predittività, purché in tali casi appaia provato oltre ogni ragionevole dubbio, che esista un rapporto causale.

In conclusione, occorre “calare nel processo” l’accertamento del nesso causale senza lasciarsi ingannare dalle peculiarità di un accertamento che richieda l’applicazione di leggi scientifiche.

Secondo una più recente Sentenza della Cassazione del 2010, rinnovando ed ampliando quanto detto dalla Sentenza Franzese, “la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose della normale razionalità umana”.

Legando la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio al tema della prova scientifica, la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che “mentre ai fini dell’assoluzione di un imputato, è sufficiente il solo serio dubbio, in seno alla comunità scientifica, sul rapporto di causalità tra le condotte e l’evento, la condanna deve, invece, fondarsi su un sapere scientifico largamente accreditato tra gli studiosi, richiedendosi che la colpevolezza dell’imputato sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio”. ( sent. n. 271718 Cass. 10.11.2017).

La prova scientifica deve essere collocata nel quadro delle altre risultanze processuali. Nella sua valutazione il giudice deve necessariamente verificare se il risultato della prova scientifica appaia coerente con le altre prove raccolte nel procedimento. Egli deve spiegare se le prove acquisite hanno eliminato ogni ragionevole dubbio sulla ricostruzione dell’accaduto e, al tempo stesso, se la ricostruzione della difesa è stata, o meno, idonea a far sorgere un ragionevole dubbio (art. 533 cpp). Il giudice pronuncerà quindi sentenza di condanna quando le risultanze determineranno una certezza processuale, e cioè una spiegazione concreta dotata di alta credibilità razionale al di là di ogni ragionevole dubbio.



Valutazioni critiche sul caso Bossetti

Dopo aver svolto una rapida disamina e descrizione su alcuni principi base del processo penale italiano, ricollegati in particolare alla prova scientifica, vorrei esporre alcune mie riflessioni riguardanti il caso Bossetti.

Comincerei col dire che mi trovo completamente in disaccordo con la decisione presa inizialmente dalla Corte d’Assise, e poi ribadita pedissequamente nei gradi di giudizio successivi. A tal proposito, riporto testualmente quanto affermato dall’imputato, a mezzo dei suoi difensori: “la sentenza di primo grado è il risultato processuale della volontà di soddisfare l’opinione pubblica forcaiola e di dare giustificazione alle ingenti spese sostenute, in gran parte inutili e ingiustificate, finendo per abdicare allo Stato costituzionale di diritto.

Dal 26 novembre 2010, giorno della scomparsa di Yara, è iniziato un iter di indagini lungo, complesso ed estremamente costoso, sia in termini di mezzi sia di personale più o meno esperto coinvolto. L’accusa, lo sappiamo, ha dalla sua, l’obbligo di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.) e di perseguire tutti i crimini che vengono commessi. Lo Stato, di conseguenza, ha l’obbligo di finanziare tutte quelle spese che il Pubblico Ministero considera necessarie, di volta in volta, per condurre la sua attività investigativa. Questo perché qualsiasi limite eventualmente imposto, costituirebbe una restrizione all’osservanza dell’indicato principio costituzionale. L’accusa, inoltre, non ha nessuna responsabilità per ogni o qualsiasi iniziativa investigativa o azione penale cui dà inizio, anche se mesi o anni dopo essa risulti essere del tutto infondata o ingiustificata. In ogni caso essa potrebbe ribattere, con immancabile successo, che il sospetto che un crimine fosse stato commesso, le avrebbe imposto comunque di agire, “per il bene dello Stato e della comunità”. In altre parole, la riconosciuta “obbligatorietà dell’azione penale” trasforma qualsiasi sua decisione discrezionale in materia di indagini e di azione penale appunto, in un “atto dovuto”, escludendola da ogni forma di responsabilità.

Si ricordi che un uso avventato o indebito dell’iniziativa penale può produrre, e spesso produce, devastanti conseguenze sullo status sociale, economico, familiare, politico e sulla stessa salute dell’indagato o imputato. In vari Paesi democratici le regole relative all’esercizio dell’azione penale sono specificatamente mirate anche ad evitare che pervengano in giudizio processi che non siano fondati su solide basi probatorie e che i cittadini possano da ciò risultare gravemente danneggiati. In Italia, invece, l’indipendenza del P.M. è molto ampia, quanto piuttosto bassa risulta essere invece la sua responsabilità: i poteri concessi alla nostra accusa sono tali per cui, se  vuole, essa può condurre di propria iniziativa ed in assoluta indipendenza, indagini di qualsiasi tipo su ciascuno di noi, dirigendo le varie forze di polizia ed utilizzando tutti i mezzi di indagine disponibili, senza limitazioni di spesa, per accertare reati che essa ritenga siano stati commessi.

Mi preme far riferimento ad un discorso tenuto ai procuratori federali degli Stati Uniti nel 1941 da parte dell’allora Attorney General Robert Jackson: “L’applicazione del diritto non è automatica. Non è cieca. Se si lascia al pubblico ministero la possibilità di scegliere i casi da perseguire, gli si lascia anche la possibilità di scegliere le persone da perseguire e di dirigere quindi le indagini alla ricerca di prove per i possibili reati da questi commessi. Qui sta il potere più pericoloso del pubblico ministero: che egli scelga le persone da colpire, piuttosto che i reati da perseguire. Con i codici gremiti di reati, il pubblico ministero ha buone possibilità di individuare almeno una violazione di qualche legge a carico praticamente di chiunque. Non si tratta tanto di scoprire che un reato è stato commesso e di cercare poi colui che l’ha commesso, si tratta piuttosto di individuare una persona e poi di cercare nei codici, o di mettere gli investigatori al lavoro, per scoprire qualcosa a suo carico”.

Tutto ciò pone quindi nelle mani del P.M. un tremendo e temutissimo potere sanzionatorio autonomo e sostanzialmente illimitato, a cui non si ricollega responsabilità alcuna...

Ritornando al nocciolo della questione di cui ci stiamo occupando, la maggior parte di queste indagini si è risolta in un nulla di fatto, fatta salva la scoperta della traccia mista con profilo genotipico riconducibile inizialmente ad IGNOTO 1, poi identificato, dai consulenti dell’accusa, in Massimo Giuseppe Bossetti.

Penso che sia assolutamente inaudito ritenere di essere giunti alla determinazione della responsabilità penale di un imputato valorizzando un unico elemento (la traccia di DNA appunto) in rapporto soltanto alla sua particolare collocazione (slip e leggins di Yara), senza svolgere alcuna considerazione riguardante la ragione, la modalità dell’azione, il possibile movente piuttosto che l’ipotetica arma utilizzata nel compiere l’omicidio. Inoltre, non sono state nemmeno considerate le altre tracce rinvenute sulla scena del crimine: si pensi a quella riconducibile a Silvia Brena, ritrovata sulla manica del giubbotto e a quelle denominate per convenzione UOMO 1, UOMO 2 e DONNA 1, che ancor’oggi, tra l’altro, non risultano attribuibili a nessun soggetto.

Non si può, poi, non parlare del clamore mediatico che si crea, come al solito, intorno a vicende di sangue e dell’inevitabile formarsi di fazioni pubbliche pronte a scagliarsi su un capro espiatorio qualsiasi pur di trovare un colpevole, una persona da condannare. Il problema del cosiddetto “effetto CSI” è che, non solo, ha colpito l’opinione pubblica, ma ha finito per coinvolgere in modo irrimediabile le stesse aule di tribunale. A forza di vedere serie americane in cui in poco più di quaranta minuti, si riesce a trovare il colpevole sulla base spesso di prove scientifiche, repertate ovviamente in pochi secondi ed analizzate alla velocità della luce, i profani del mestiere e soprattutto quelli che dovrebbero invece considerarsi luminari ed esperti, hanno finito per accreditare alla scienza un predominio assoluto, a scapito dei principi del diritto.

I processi attuali si svolgono fuori dalle aule di giustizia sotto la spinta mediatica. Gli effetti che ne derivano sono oramai conosciuti ai più: i giudici pretendono costantemente la prova scientifica a supporto di quella testimoniale, i pubblici ministeri ricorrono alle analisi tecniche come strumento di risoluzione dell’indagine, gli avvocati confutano qualsiasi investigazione non supportata dal metodo scientifico, l’indagine tradizionale della polizia giudiziaria abdica il suo ruolo di supremazia a favore delle risultanze analitiche, ecc... La stessa giuria popolare rimane affascinata di fronte alle scienze forensi e ne viene condizionata al momento del giudizio.

Ribadisco quindi l’importanza di creare una scienza robusta ed affidabile, che risulti anche semplice ed intelligibile per chi non la conosce ma la deve valutare, e che sia in grado di interpretare la fenomenologia criminale in sinergia e piena simbiosi con le indagini tradizionali, che rappresentano sempre il principale strumento investigativo a disposizione del processo penale.

I talk show parlavano di Yara, i telegiornali presentavano l’omicidio come prima notizia, i giornalisti delle più svariate testate opprimevano il P.M., la famiglia Gambirasio fin dalle prime ore del mattino, cercando di accaparrarsi per primi un qualche spunto su cui poter scrivere uno stralcio di notizia... Capisco il riconoscimento del diritto di cronaca, ma sarebbe opportuno, a mio modesto parere, soprattutto in situazioni così tragiche, tenere lontano la stampa, perlomeno nelle prime fasi di indagine, le più delicate appunto. Il rischio è quello di svolgere indagini in modo non accurato, grossolano, commettendo anche errori piuttosto banali da un lato e trascurando importanti spunti di indagine dall’altro, pur di dare un nome in pasto ai tanti affamati di notizie e di “presunta giustizia e verità”.

Nei tre gradi di giudizio, un semplice indizio, anche se imperfetto, contraddittorio ed inquinato, nonché acquisito senza considerare le metodiche scientifiche riconosciute a livello internazionale, è stato trasformato in prova. All’imputato, tra l’altro, non è mai stata nemmeno data la possibilità di vedere e verificare le risultanze della “prova scientifica”, sulla base della quale ha ricevuto la più pesante delle condanne. Le istanze, le richieste e i motivi proposti di volta in volta dalla difesa, sono stati letteralmente abbattuti dall’accusa e successivamente considerati dalle tre Corti giudicanti, come : “grotteschi”, “inutili”, “ridicoli”, “sovrabbondanti”, “non necessari”, “fuori luogo”, “assurdi”... senza che sia mai stata data una spiegazione concreta ed esauriente a quanto messo in dubbio, mostrando anzi una propensione innata allo sport nazionale dell’ “arrampicata sugli specchi”.

Come sottolineato e ribadito diverse volte, la prova scientifica non è affatto un tipo di prova speciale, anzi va considerata esattamente come qualsiasi altro tipo di elemento probatorio. Bisogna fare molta attenzione, a mio parere, a non ergerla a “regina indiscussa”, perché si finirebbe (come in effetti è successo proprio nel caso in questione) per scavalcare qualsiasi mezzo di indagine tradizionale e lo stesso organo giudicante, ultimo ed indiscusso baluardo.

La difesa, nel corso dei tre gradi di giudizio, ha più volte lamentato il fatto che la scienza fosse stata strumentalizzata, al fine di ritenere validi solo i risultati compatibili con la tesi accusatoria, sminuendo e disattendendo quelli contrari, così su due piedi, senza mai fornire valide giustificazioni e motivazioni, come invece sarebbe richiesto dal nostro Codice di procedura penale. Il problema riguarda soprattutto la valutazione della suddetta prova all’interno delle aule di tribunale: “la prova scientifica non può ambire ad un credito incondizionato di autoreferenziale affidabilità in sede processuale, per il fatto stesso che il processo penale ripudia ogni idea di prova legale”. (Cass. V n. 36080/15). Si sarebbe dovuto seguire un procedimento logico “abduttivo”: la validità di ogni legge scientifica presentata dai consulenti dell’accusa sarebbe dovuta essere sottoposta ad un procedimento di falsificazione e successiva resistenza allo stesso.

Elemento cardine del caso Bossetti è, come intuibile dalla lettura delle sentenze, la complessa tematica del DNA. In primo luogo, l’accusa non ha mai spiegato in modo esauriente perché manchi il DNA mitocondriale dell’imputato, nelle tracce allo stesso attribuite sotto il profilo nucleare, individuate sugli slip e sui leggins di Yara. Data la mancanza di questa componente fondamentale, i consulenti hanno cercato fin da subito di denigrarne il ruolo, declassificandola come non importante nelle indagini identificative. Appare evidente che qualsiasi deposizione di materiale biologico non potrebbe prescindere dall’inevitabile trasferimento del contributo genetico completo, formato sia dalla componente nucleare che da quella mitocondriale. Solo così si potrebbe avere la certezza che il proprietario della traccia sia identificato. La stessa accusa ne aveva rilevato, giustamente, l’importanza, affidando la sua ricerca ed analisi a laboratori forensi specializzati, per poi ribaltare la frittata, sostenendo l’esatto contrario, non avendola trovata. Bisogna pur giustificare le ingenti spese sostenute, in un modo o nell’altro...

Secondariamente, la mancanza della componente mitocondriale della cellula non presentava una spiegazione scientifica, rendendo i dati ricavati dall’accusa alieni, artefatti o il prodotto di un errore. In effetti, non si può mai escludere la fallibilità umana: si pensi al grossolano sbaglio commesso dal Dott. Giardina, nella prima fase delle indagini, che aveva confrontato il mtDNA contenuto nelle tracce individuate dai RIS con quello di 532 soggetti, tra cui quello della madre di IGNOTO 1, senza rendersi conto che stava confrontando i profili mitocondriali delle potenziali amanti di Giuseppe Benedetto Guerinoni con quelli di Yara... L’errore è sempre dietro l’angolo, anche “nelle migliori famiglie” di consulenti.

La difesa ha quindi richiesto diverse volte, nel corso dell’intera vicenda giudiziaria, una perizia, basandosi anche sul fatto che lo stesso DNA nucleare ritrovato nella famosa traccia, non sarebbe nemmeno rispondente ai requisiti di forma previsti dalla comunità scientifica.

Importante qui introdurre come si snoda l’analisi genetica di un reperto o campione, secondo quanto indicato dalle Linee Guida:

1.    Fase dell’estrazione: acquisito il campione o prelevata dal reperto la traccia biologica mediante tamponatura della superficie o taglio del tessuto, il DNA viene estratto dal suo substrato e isolato in una soluzione liquida.

2.    Fase della quantificazione: necessaria per valutare se il DNA estratto sia sufficiente per l’esecuzione di analisi. Il DNA viene quantificato mediante apposite sonde in grado di misurare il volume di DNA umano e il rapporto tra DNA totale e DNA maschile.

3.    Fase dell’amplificazione: serve a rendere leggibili le sequenze di DNA; una porzione del DNA precedentemente quantificato viene amplificata tramite la metodica PCR (reazione di polimerizzazione a catena), che si avvale di appositi kit che replicano in vitro i frammenti di cui è conosciuta la sequenza nucleotidica per studiarvi, tramite i marcatori STR, i polimorfismi dotati di maggiore capacità discriminatoria dell’individuo all’interno di un gruppo. Tale metodica si basa sull’utilizzo di primers complementari al tratto di DNA da amplificare.

4.    Fase della tipizzazione elettroforetica: svolta mediante sequenziatori automatici, che individuano ed evidenziano i marcatori STR, rendendoli leggibili su tracciato elettroforetico o elettroferogramma.

Per ritenere un risultato affidabile, dovrebbe esserne garantita la ripetizione e ciò dovrebbe avvenire in presenza di questi requisiti:

·       l’utilizzo di un kit, in ciascuna fase della ricerca, in corso di validità;

·       l’esito negativo del “controllo negativo”, da effettuarsi con riferimento a ciascuna corsa elettroforetica;

·       la restituzione del DNA del campione analizzato da parte del contrapposto “controllo positivo”.

Ora, i requisiti appena indicati non sono mai stati presenti in nessuna delle quattro fasi. In particolare, per quanto riguarda i kit, è assodato che fossero scaduti e che non fossero stati eseguiti né controlli positivi né controlli negativi in numero sufficiente, ritenendo comunque valida l’indagine svolta. Addirittura l’utilizzo di polimeri scaduti è stato definito come “rilievo di metodo”, sostenendo che la scadenza fosse indicata solo “a fini commerciali” e che non fosse quindi rilevante per la validità del risultato finale.

In terzo luogo, la difesa ha prospettato un rischio di violazione della catena di custodia e successiva contaminazione di quanto repertato nelle prime fasi di indagine. Infatti, durante le fasi della quantificazione e amplificazione della traccia si sono rilevate anomalie e “picchi inattesi”, subito ricondotti a possibili artefatti, descritti anche, udite udite, nel manuale d’uso del kit utilizzato. Peccato che l’errore rilevato sarebbe dovuto emergere, secondo le tanto decantate istruzioni, in un tratto diverso da quello invece rilevato... Tra il kit scaduto, l’errore umano, e chi più ne ha più ne metta, non ci sarà mai dato sapere che effettivo valore dare a questi dati...

Per ultimo, ma non meno importante, la stessa analisi generale del DNA presenta dei limiti, soprattutto nel caso in questione, data l’impossibilità di stabilire l’epoca e la modalità di deposizione di un’evidenza biologica, di cui non si conosce nemmeno la natura e l’origine. Inoltre, è assolutamente errato ritenere provato, dal punto di vista scientifico, un contatto diretto, solo sulla base della presenza del DNA di un soggetto su un reperto, poiché si sarebbe dovuta considerare anche la possibilità di un trasferimento dello stesso materiale genetico (eventualità tra l’altro riconosciuta anche da autorevole letteratura scientifica).

Queste le critiche dal punto di vista prettamente scientifico, ma veniamo a quelle più strettamente giuridiche. L’indagine condotta, risolvendosi in modo discutibile e contraddittorio, non avrebbe dovuto finire per considerare il dato genetico prova, né tantomeno indizio, ma tutt’al più un elemento suscettivo di valutazione nel processo. Affinché un elemento processuale possa ottenere la dignità di indizio, deve essere caratterizzato da gravità, precisione e concordanza (art 192 cpp.), tali da far rilevare la “certezza” dell’indizio, quale garanzia che la procedura con la quale si è pervenuti alla dimostrazione del tema di prova (fatto ignoto), partendo da un fatto noto, non sia viziata da fallacia o inaffidabilità metodologica. L’indizio, infatti, ancorché privo di autonoma valenza dimostrativa, può costituire un dato processuale apprezzabile, quanto meno in chiave di mera conferma, in seno ad un insieme di elementi già dotati di soverchiante portata sintomatica. Nel caso in esame, invece, come sottolineato dalla difesa, mancava tutto ciò, e la prova genetica ha assunto un’assoluta rilevanza solo in relazione alla posizione in cui è stata rinvenuta: lo slip di Yara. L’accusa, tramite ragionamento elementare, aveva quindi ritenuto provato il coinvolgimento dell’imputato nell’omicidio, assumendo come premessa non solo l’esito delle indagini genetiche, contraddittorie ed incomplete, ma anche e soprattutto il tipo di indumento e la posizione della suddetta traccia. Il “famigerato slip” ha finito per annullare qualsiasi altra spiegazione alternativa a quel ritrovamento, quale ad esempio una possibile contaminazione casuale o un contatto, divenendo il tramite per compiere l’ultimo salto logico per affermare la colpevolezza di Massimo Bossetti.

Per valutare la prova indiziaria è quindi necessario utilizzare un metodo unitario, che non si esaurisce di certo in una mera sommatoria degli stessi indizi e non può perciò prescindere dall’operazione propedeutica che consiste nel valutare gli esiti della prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità; per poi valorizzarla, solo ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale ed unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.

Occorre ricordare, ancora una volta, che il giudice può ritenere accertata la responsabilità penale dell’imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, quando “il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana”: nel caso in esame le ipotesi alternative erano e sono ancora innumerevoli, prima fra tutte la possibilità di un errore. Quindi il dato acquisito, con le modalità descritte, non avrebbe potuto assumere rilievo né indiziario né tantomeno probatorio.

A tal riguardo mi sembra opportuno riportare le parole della Corte d’Assise d’Appello, riprese poi anche dalla Suprema Corte di Cassazione: “non solo l’imputato è raggiunto dalla prova genetica diretta (?!?), ma anche da una serie di elementi indiretti, elementi tutti, che collegati tra loro, secondo i criteri di giudizio di cui all’art. 192 cpp, in un coacervo organico, univoco ed armonioso (?!?), consentono così di giungere ad una sicura affermazione di responsabilità dell’imputato”. Penso che si possano utilizzare diversi aggettivi per descrivere il Caso Bossetti, ma definire “armoniosa” la sua presunta colpevolezza mi sembra a dir poco grottesco. Quali sarebbero gli elementi indiretti richiamati dalla Corte? Forse un camioncino o un furgone o un autocarro (non si è mai capito), di un colore non ben identificabile, ripreso dalle telecamere di Brembate Sopra?! Forse alcune fibre ritrovate sui sedili del suddetto camioncino dopo più di           quattro anni, tra l’altro mai analizzate approfonditamente dal punto di vista chimico, fisico e merceologico? Forse le particelle di calce o calcio (l’accusa ha dimostrato scarse competenze in ambito chimico, di nuovo...) ritrovate sul cadavere della vittima? Forse le sferette metalliche ritrovate sempre sulla scena del crimine e ricollegate, così come la calce, al vicino cantiere di Mapello? Forse il fatto che Massimo Bossetti avesse effettuato ricerche a sfondo sessuale sul proprio computer?

Ecco proprio su quest’ultima questione vorrei soffermarmi, in quanto, a mio avviso,  giudicare una persona palesemente colpevole di “omicidio a sfondo sessuale”, solo per il fatto che abbia navigato in siti pornografici, mi sembra assurdo; come se io fossi considerata appartenente ad una setta satanica, solamente perché ho ricercato qualche notizia in merito spinta da ovvia curiosità... Tra l’altro è emerso che il computer fosse in uso a tutta la famiglia: Marita Comi, moglie di Massimo, ha ammesso di guardare video pornografici, sia sola che in compagnia del marito, così come lo stesso figlio Nicholas. Quindi non è nemmeno possibile ricondurre una particolare ricerca ad un singolo membro famigliare, dal momento che tutti effettuavano l’accesso al server col medesimo account.

Inoltre, se l’omicidio fosse stato davvero a sfondo sessuale, perché, come rilevato dall’autopsia, non è stata compiuta violenza? Massimo è passato alla cronaca come un mostro sadico, affamato di sesso, ma se davvero fosse stato così, perché non si registrerebbero precedenti analoghi nella sua condotta antecedente al 26 novembre 2010? E perché non si sarebbero nemmeno registrati nei quattro anni successivi, cioè fino al fermo del giugno 2014? Domande a cui l’accusa non ha mai saputo dare esaurienti risposte. Anzi, ha sottolineato più volte il fatto, (come se fosse poi rilevante e sorprendente), che si recasse presso il centro estetico del paese per fare delle lampade...

Giusto per intenderci, vorrei riportare quanto scritto nel DSM V a proposito del sadismo sessuale: soggetti il cui comportamento sadico è di per sé stesso fonte di intenso piacere; il fine apparentemente dominante nel delitto che si compie è quello di raggiungere un’intensa eccitazione sessuale, che non sempre e non necessariamente culmina nell’orgasmo. Il piacere sadico è contemporaneo e accompagna in piena coscienza una serie di atti violenti che si svolgono con manifestazioni crudeli. L’obiettivo che si prefigge il soggetto in questione è quello di dominare, trionfare, sentirsi potente attraverso la violazione e la distruzione dell’altro degradato a cosa. Se la vittima è uccisa, l’atto è connesso o alla violenza su di essa esercitata o al soddisfacimento di altri bisogni perversi (depezzamento e cannibalismo). Frequente è la successiva masturbazione sul cadavere o su parti di questo. Dal considerare Bossetti come perverso, date le ricerche particolari ritrovate nel pc, a maniaco sadico, ce ne passa di acqua sotto i ponti...

Yara era una ragazzina di 13 anni, quindi ancora in età prepuberale, la quale avrebbe potuto destare interesse sessuale solo in un soggetto affetto da pedofilia. Le caratteristiche di personalità di un pedofilo sono tali per cui io non le ricollegherei mai ad un uomo come Bossetti. Si parla di:

·       immaturità affettiva: scarsa efficienza e rapida esauribilità dei freni inibitori di fronte all’imminenza e all’urgenza degli impulsi sessuali;

·       identificazione deficitaria: mancato riconoscimento delle proprie componenti sessuali;

·       relazioni interpersonali inadeguate: mancanza di un modello chiaro di comportamento.

Bossetti era un uomo maturo dal punto di vista affettivo e sessuale, un lavoratore, con una famiglia sulle spalle; certo, amava raccontare alcune bugie e fare il “galletto” con gli amici (da qui l’appellativo “il favola”), ma non lo definirei come il “famoso mostro appostato dietro l’angolo”. Anche perché ricordiamoci che la maggior parte degli omicidi viene commessa da soggetti spesso molto vicini alla vittima, appunto per questo insospettabili...

 


Considerazioni finali ...

Il mio intento non è certo quello di santificare nessuno, anzi è risaputo che ognuno di noi, come essere umano, non sia né santo né demone: ognuno di noi conserva i propri scheletri nell’armadio, più o meno ingombranti. Penso semplicemente che sia stata commessa un’ingiustizia a danno di una persona che si è voluto a tutti i costi far passare da colpevole, solamente perché si VOLEVA trovare un colpevole e si VOLEVA trovare una giustificazione, rapida e frettolosa, a tutte le indagini svolte in quei lunghi quattro anni. La stampa voleva un nome, la famiglia voleva un nome, gli inquirenti volevano un nome: ebbene l’hanno avuto. Come belve feroci, si sono avventate sulla loro vittima, tralasciando qualsiasi altra alternativa: non era più importante analizzare e approfondire altre piste. Ormai il clamore mediatico aveva preso il sopravvento, travalicando ogni nesso logico, ogni principio posto a base dei nostri testi di legge e del nostro stesso Stato di diritto.

Massimo Giuseppe Bossetti è quindi colpevole oltre ogni ragionevole dubbio? Lascio ai posteri l’ardua sentenza...

 

 

 

 

 

Commenti

  1. Anke secondo me si è voluto trovare un colpevole a tutti i costi…
    Complimenti x tutta la spiegazione di tutto quello che c’è dietro…

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